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Ordinanza — n. 20506/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pensioner's claim against INPS regarding the daily contribution cap for Quota B pension. The court ruled that the 1971 limit applies to Quota B, overturning the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20506/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the pensioner's main appeal against INPS, ruling that the daily contribution cap from the 1971 decree applies to the Quota B pension. While the lower court had excluded this limit, the Supreme Court found the statutory provision still operative for this specific pension component. Consequently, the appealed judgment was quashed on this point and remanded for a new decision, whereas the incidental appeal regarding the three-year limitation period was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 d.P.R. n. 1420 del 1971; Art. 4 comma 8 d.lgs. n. 182 del 1997: The daily contribution cap established for the Quota A pension remains applicable for the calculation of the Quota B pension, contrary to the lower court's exclusion of the limit.

Parole chiave

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Quota B pension daily contribution cap INPS pension administration pension revaluation statutory limit applicability

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 7 d.P.R. n. 1420 del 1971
182 del 1997, con rinvio alle aliquote di cui all’art. 12, comma1, d.lgs.
Art. 4 comma 8 d.lgs. n. 182 del 1997
1301/2021, haconfermato la riliquidazione della pensione e dei supplementiquanto alla Quota B, ritenendo applicabile l’art. 4, comma 8, d.lgs.n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
art. 38 Cost
639 del 1970, come modificato dall’art. 38 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 5382/2025
Cass. ord. n. 6399/2025
Cass. ord. n. 27116/2025
Cass. ord. n. 27582/2025
Cass. ord. n. 18966/2025
Corte cost. n. 69/2014
38 Cost.; in talsenso depone anche Corte cost. n. 69/2014, nella parNtuem erion re gcisutroi generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026esclude letture retroattive incompatibili con l’affidamentoNumero di raccolta generale 20506/2026dell’assicurato.

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Testo completo

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO,GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI;- ricorrente principale -contro2026 BUGLIONI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato2445 FEDERICA MURINEDDU;- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 1301/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 24356/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.Numero registro generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 20506/20261.

Paolo Buglioni, titolare di pensione a carico dell’ex ENDPaAta LpuSbb licazione 17/06/2026poi gestita dall’INPS, ha agito per la riliquidazione del trattamentopensionistico e dei relativi supplementi, lamentando che l’Istitutoaveva applicato anche alla Quota B il limite massimo diretribuzione giornaliera pensionabile, previsto dall’art. 12, comma7, d.P.R. n. 1420 del 1971, anziché i criteri introdotti dal d.lgs. n.182 del 1997.2. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riliquidazionedella Quota B, respingendo l’eccezione di decadenza sollevatadall’INPS.3.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1301/2021, haconfermato la riliquidazione della pensione e dei supplementiquanto alla Quota B, ritenendo applicabile l’art. 4, comma 8, d.lgs.n. 182 del 1997, con rinvio alle aliquote di cui all’art. 12, comma1, d.lgs. n. 503 del 1992, ed escludendo l’operatività, per talequota, del massimale previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n.1420 del 1971.Ha altresì ritenuto operante, per i ratei anteriori al triennioprecedente la domanda giudiziale, la decadenza di cui all’art. 47d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38 d.l. n. 98 del2011.

Ha, quindi, dichiarato inammissibile la domandalimitatamente ai ratei maturati prima del 22 febbraio 2013 edescluso la prescrizione dei ratei azionati e della domanda disupplemento, reputando tempestivi gli atti interruttivi.4. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a ununico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420del 1971 e degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 182 del 1997, e sostenendoche il massimale continui a operare anche per la Quota B.5. Buglioni Paolo ha resistito con controricorso e ha propostoricorso incidentale contro il capo della sentenza che ha ritenutoapplicabile la decadenza triennale anche alle prestaNzuimoenroi reggisitrào generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026liquidate anteriormente al 6 luglio 2011.Numero di raccolta generale 20506/20266.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Data pubblicazione 17/06/20267. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971e dell’art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto che il massimale di cuiall’art. 12, comma 7, cit., operi soltanto per la Quota A e non ancheai fini del calcolo della Quota B del trattamento pensionistico deilavoratori dello spettacolo.2.

La questione devoluta concerne, dunque, la perduranteoperatività, ai fini del calcolo della Quota B della pensione exENPALS, del massimale previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n.1420 del 1971, con riguardo alle anzianità contributive maturatedopo il 31 dicembre 1992. Secondo l’INPS, l’art. 4 d.lgs. n. 182 del1997 si limita a individuare le aliquote di rendimento applicabilialle diverse fasce di retribuzione pensionabile, senza escludere laperdurante operatività del massimale proprio della gestionespeciale.2.1. Va, quindi, innanzitutto disattesa l’eccezione diinammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevata dalcontroricorrente.

La censura dell’INPS investe, infatti, la ratiodecidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, nellaparte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il rinvio contenutonell’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997 riguardi le sole aliquotedi rendimento richiamate dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 503 del1992, e non anche il distinto profilo dei limiti della retribuzionepensionabile. Né sussiste il dedotto giudicato interno, poiché ilmotivo di ricorso, nel denunciare la violazione dell’art. 12 d.P.R. n.1420 del 1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, censurNaum perroo repgirsitroo generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026l’esclusione della persistente rilevanza del massimale nel calcoloNumero di raccolta generale 20506/2026della Quota B.

Data pubblicazione 17/06/2026Il richiamo all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503 del 1992 nonindividua, pertanto, un’autonoma ratio decidendi non impugnata,ma si inserisce nella medesima questione interpretativa devolutacon il ricorso principale.3. Nel merito, il motivo di ricorso proposto è fondato.3.1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di pensioni deilavoratori dello spettacolo, nella determinazione della Quota B,relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre1992 dai lavoratori iscritti al Fondo anteriormente al 31 dicembre1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo dellaretribuzione giornaliera pensionabile per la parte eccedente, leretribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12,comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1,comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite non è stato abrogatoné espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, delmedesimo decreto legislativo (Cass. nn. 36056/2022,38018/2022, 10769/2023 e 16830/2023).Ne consegue che la sentenza impugnata non si è conformataa tale principio, avendo escluso, per la Quota B, l’operatività dellimite di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 sulpresupposto che il rinvio contenuto nell’art. 4, comma 8, d.lgs. n.182 del 1997, alle aliquote di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n.503 del 1992, fosse incompatibile con la persistente rilevanza delmassimale.

Al contrario, detto rinvio opera nel rispetto dei limitimassimi di retribuzione pensionabile previsti dall’ordinamentospeciale ENPALS.Deve, pertanto, accogliersi il ricorso principale alla luce delseguente principio: «Nella determinazione della Quota B dellapensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianitàmaturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai Nlaumveoror aretgiostrroi generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non siNumero di raccolta generale 20506/2026prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuDzaitoa npuebb licazione 17/06/2026giornaliera pensionabile per la parte eccedente, le retribuzionigiornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R.31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dall’art. 1, comma10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182; tale limite non è stato abrogatoné espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, delmedesimo d.lgs.».4.

Il ricorso incidentale, con il quale si contesta l’applicazionedella decadenza triennale alle prestazioni già in godimento alladata del 6 luglio 2011, è infondato.Secondo orientamento ormai consolidato, la decadenzaintrodotta dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, che ha esteso l’art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970 alle azioni aventi ad oggettoprestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito, siapplica anche alle azioni di riliquidazione di trattamentipensionistici già in essere, ma con decorrenza non anterioreall’entrata in vigore della novella, vale a dire dal 6 luglio 2011.

Intal senso si sono espresse Cass. ord. nn. 5382/2025 e 6399/2025,nonché i successivi arresti conformi, tra cui Cass. ord. nn.27116/2025, 27582/2025 e 18966/2025.Ne consegue che, per le prestazioni già liquidate, la decadenzaopera secondo il criterio della decadenza mobile, con riguardo aisoli ratei pregressi per i quali sia decorso il triennio rispetto alladomanda giudiziale, restando invece impregiudicato il diritto alcorretto trattamento per il futuro e ai ratei non colpiti dal decorsodel termine.Si tratta di un’interpretazione costituzionalmente orientata,idonea a realizzare un equilibrato bilanciamento tra l’esigenzasollecitatoria perseguita dal legislatore e la tutela del nucleoessenziale del diritto a pensione garantito dall’art. 38 Cost.; in talsenso depone anche Corte cost. n. 69/2014, nella parNtuem erion re gcisutroi generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026esclude letture retroattive incompatibili con l’affidamentoNumero di raccolta generale 20506/2026dell’assicurato.

Data pubblicazione 17/06/20264.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha deciso inconformità ai richiamati principi.Ne consegue che il ricorso principale va accolto, mentre ilricorso incidentale va rigettato.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione alricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo diricorso principale accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso incidentale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.La PresidenteNumero registro generale 24683/2021Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 20506/2026Data pubblicazione 17/06/2026