Italian court dismisses workers' appeal rejecting business branch transfer nullity claim due to sufficient evidence of functional autonomy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the workers' appeal challenging the validity of a business branch transfer from HP CDS to ES Field Delivery. The lower courts found the transferred branch possessed material assets and functional autonomy, relying on established precedents regarding the predominance of technical staff in IT services. The Supreme Court affirmed this reasoning, deeming the workers' arguments regarding the lack of autonomy legally unfounded and procedurally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2112 c.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: A business branch transfer is valid if the transferred unit possesses material assets and functional autonomy, and the court's assessment of these elements is not subject to re-evaluation in a legality appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Alessandro,Mestici Mauro, Paradiso Antonina, Riccioli Marco, Tinti Alessandro,Urbani Marco, Varricchio Giulia, Verrocchio Giancarlo, elett. dom.ti inVia Crescenzio n. 38, Roma, rappresentati e difesi dall’avv. RiccardoBolognesi.ricorrenticontroHewlett Packard Customer Delivery Services s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Largo di Torre Argentina n. 11,Roma, presso avv. Rinaldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti FilippoDisertori, Alessandra Pedone e Francesco Celestino;Es Field Delivery Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, eletto dom.to in Via Venti Settembre n. 1, Roma, rappresentato edifeso dagli avv.ti Federico Torzo e Carmelita Rizza.controricorrentiNumero registro generale 9999/2024Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 20481/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 618/2024 pubblicata inData pubblicazione 17/06/2026data 20/02/2024, n.r.g. 2203/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/05/2026 dalConsigliere dott.
Francescopaolo Panariello.1.- Gli odierni ricorrenti erano stati dipendenti di HP CDS srl (alcuniprovenienti da pregresse cessioni di ramo d’azienda).Deducevano che in data 22/12/2016 la loro datrice di lavoro avevaconcluso un contratto di cessione di ramo d’azienda con ES Field DeliveryItalia srl, con effetti dall’01/01/2017, e che, in virtù di tale operazione, eranopassati alle dipendenze della cessionaria.Adìvano il Tribunale di Roma, sostenendo che quello ceduto non era unramo d’azienda, non era comunque né preesistente, né dotato di autonomiafunzionale.Pertanto chiedevano la declaratoria di nullità/inefficacia della cessione el’ordine a HP CDS srl di ripristinare i rapporti di lavoro alle sue dipendenze.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dai lavoratori.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale, dopo aver richiamato ex art. 118 disp.att.c.p.c. un proprioprecedente in identica fattispecie (C.
App. Roma n. 1742/2022 del22/04/2022) ed analogo precedente di merito della Corte d’appello di Torino(sentenza n. 337/2019 del 15/05/2019) affermava:a) nel contratto di cessione di ramo d’azienda è individuato il ramo ceduto,costituito dai beni materiali e dal personale ivi addetto;b) i beni materiali risultano tutt’altro che esigui, comprendendo i personalcomputer, il data base, automobili e telefoni cellulari, tanto più avutoriguardo alla peculiarità dell’attività oggetto della cessione, poiché perl’erogazione dei servizi informatici assumono particolare rilievo (certoin misura superiore rispetto ai beni materiali) il personale e le suecompetenze tecniche;Numero registro generale 9999/2024Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 20481/2026Data pubblicazione 17/06/2026c) quanto all’eccepita mancanza di autonomia funzionale del ramo cedutoa causa della mancata cessione della clientela, il motivo di gravame noncoglie nel segno, poiché già prima della cessione i servizi dimanutenzione a favore dei clienti di HP Italiana erano operati in regimedi subappalto;d) in ogni caso si configura l’autonomia operativa e funzionale di un ramoaziendale limitatamente ad una singola attività (relativa alla prestazionedi servizi di assistenza tecnica da remoto e on site su sistemi hardwaree software e configurazione e sostituzione di componentistica) rispettoa quelle più ampie ed articolate già complessivamente esercitate dallacedente;e) in tal senso il fatto che i lavoratori ceduti abbiano continuato a svolgerela stessa attività lavorativa precedente conforta la tesi che anche primadella cessione esistesse il ramo d’azienda nella sua operatività;f) quanto all’utilizzo in comune fra cedente e cessionaria dell’IT(information e comunication technology) che gestiva lo share point(sistema di archiviazione dei documenti), la posta elettronica e lepassword, il teste Perinelli ha precisato che ciò era accaduto solo nelperiodo iniziale ed in ogni caso aveva riguardato non direttamentel’oggetto dell’attività ceduta, ma solo alcuni servizi accessori necessariper la continuità di funzionamento.4.- Avverso tale sentenza Bui Gianluca e gli altri indicati in epigrafe hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.5.- Hewlett Packard Customer Delivery Services s.r.l. ed Es Field DeliveryItalia s.r.l. hanno resistito con controricorso.6.- I ricorrenti ed Es Field Delivery Italia s.r.l. hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115, co. 1, 132, n. 4), c.p.c. e 118disp.att.c.p.c. per essere la motivazione della sentenza impugnata“scollegata” dalle allegazioni e dalle prove offerte nel processo.Il motivo è infondato.Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la Corte territoriale, dopo averNumero registro generale 9999/2024Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 20481/2026Data pubblicazione 17/06/2026richiamato un proprio precedente specifico, ha analizzato sia il processo comesi era svolto in primo grado, sia i motivi di appello.
Infatti, i Giudici d’appello:− hanno preso in esame il contratto di cessione e lo hanno valutato inrelazione ai beni materiali ceduti ed al personale, a loro volta consideratinell’ottica del servizio offerto alla clientela (v. sentenza impugnata, p. 8);− hanno esaminato il motivo di appello sull’esclusione dell’autonomiafunzionale del ramo ceduto, a causa della dedotta mancata cessione dellaclientela, circostanza che hanno ritenuto irrilevante per le ragioni iviesposte (v. sentenza impugnata, p. 9);− hanno esaminato l’ulteriore censura relativa alle vicende che hannointeressato la cessionaria dopo la cessione del ramo d’azienda,ritenendole non univoche né dirimenti (v. sentenza impugnata, p. 9);− hanno esaminato l’ulteriore censura relativa all’utilizzo in comune, fracedente e cessionaria, dell’IT e l’hanno giudicata infondata e comunquenon significativa alla luce della testimonianza resa dal Perinelli (v.sentenza impugnata, p. 9).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c. per motivazioneinesistente e/o apparente sul requisito della preesistenza del ramo ceduto.Il motivo è infondato.In primo luogo è sufficiente il rinvio, per relationem, al precedentespecifico.
Al riguardo questa Corte ha affermato che la sentenza d'appello puòessere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, siapur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della partemotiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativoesaustivo e coerente (Cass. ord. n. 20883/2019; Cass. ord. n. 28139/2018).Tale principio, affermato in relazione al rapporto fra sentenza d’appello esentenza di primo grado, vale a maggior ragione in relazione al rapporto fradue sentenze d’appello, laddove l’una richiami l’altra, che abbia decisoquestioni identiche sia pure in diverso giudizio (Cass. n. 21443/2022).In secondo luogo, i Giudici d’appello hanno esaminato il contratto dicessione ed il suo oggetto, ritenendo che fosse rappresentativo di un ramoNumero registro generale 9999/2024Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 20481/2026Data pubblicazione 17/06/2026d’azienda preesistente ed autonomo, come tale idoneo ad essere trasferito edisciplinato dall’art. 2112 c.c. (v. sentenza impugnata, p. 8:
“… i beni materialied il personale ceduti risultano, dunque, quelli già impiegati per l’operativitàdello stesso”).Inoltre, contrariamente alla doglianza dei ricorrenti, le deduzioni da lororiportate e trascritte nel ricorso per cassazione (pp. 15-16) hanno ricevutopuntuale risposta nella motivata adesione al precedente specifico torineserichiamato nella sentenza qui impugnata (p. 5 ss.) e, quindi, per relationem,in cui si è evidenziato che “il ramo ES ceduto già sussisteva presso la HP CDS,quantomeno sin dal 2006, e ha conservato la sua struttura organizzativa e lesue funzioni con il passaggio alla ES FDI” (v. sentenza impugnata, p. 7).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. iricorrenti lamentano violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c. per motivazioneinesistente e/o apparente sul particolare rilievo assunto dal personale e dallecompetenze tecniche, che permetterebbe di considerare ciò che è statoceduto come un “ramo leggero o dematerializzato”.Il motivo è infondato sia perché, per quanto già sopra detto, è sufficienteil rinvio, per relationem, al precedente specifico (v. sentenza impugnata, p.4, in cui si riporta il par.
17. della motivazione del precedente specifico: “17.E’ pertanto comprovato che è stato ceduto il ramo di azienda deputato allosvolgimento di attività di assistenza tecnica da remoto e on site allapostazione del cliente finale, comprese le funzioni di supporto c.d. Globalehanno poi ritenuto che, “avuto riguardo alla peculiarità dell’attività oggettodella cessione”, fosse prevalente il particolare rilievo del personale e delle suecompetenze tecniche necessarie per l’erogazione dei servizi informatici (v.sentenza impugnata, p. 8).4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c. per motivazioneinesistente in iure sull’applicazione dell’art. 2112 c.c.Il motivo è infondato, essendo sufficiente da un lato il richiamo al proprioprecedente specifico e a quello torinese, dall’altro la conclusione, poiautonomamente affermata, secondo cui “… Tale contesto probatorio deponea favore della legittimità della cessione del ramo d’azienda de quo” (v.Numero registro generale 9999/2024Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 20481/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza impugnata, p. 9).5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella disciplinalegale del trasferimento di ramo d’azienda.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile, laddove i ricorrenti sollecitano a questa Corte una diversaricostruzione degli elementi fattuali ed un loro diverso apprezzamento, attivitàentrambe interdette in sede di legittimità, in quanto riservate al giudice dimerito (ex multis Cass. n. 29919/2021).Nel resto le censure sono infondate: la fattispecie, come concretamenteaccertata dai Giudici d’appello, possiede esattamente i connotati ed i requisitiper essere giuridicamente sussunta nell’art. 2112 c.c. e, quindi, per esseregiuridicamente qualificata come un legittimo trasferimento di ramo aziendale.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare allecontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 in favore di ciascuna controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data20/05/2026.La Presidentedott.ssa Margherita Leone