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Ordinanza — n. 20464/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court correctly interpreted commercial agency termination indemnity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20464/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Treviso Tribunal's rejection of a commercial agent's claim for termination indemnity. The appellant argued the lower court erred in interpreting Civil Code provisions regarding client growth and business development, while the bankruptcy trustee contended the evidence was insufficient. The Court ruled that the appeal improperly sought a re-evaluation of facts and evidence, a function reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 1751 c.c.; Art. 2697 c.c.: The cassation appeal is inadmissible when it challenges the trial court's assessment of evidence or factual findings, as the appellate court cannot substitute its own evaluation of the probative record.

Parole chiave

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commercial agency termination termination indemnity requirements client growth evidence business development proof cassation inadmissibility re-evaluation of facts trial court authority

Disposizioni normative citate

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Art. 1751 c.c.
rilevando che, a fronte dell’istanza diammissione del credito privilegiato consistente nell’indennità dicessazione del rapporto di agenzia commerciale, nessuna prova erastata fornita circa i requisiti richiesti dall’art. 1751 c.c. perl’insorgenza del diritto.2.
Art. 2697 c.c.
Art. 98 legge fallimentare n. 267/1942
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Treviso, in sededi opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942, rigettavale domande proposte da Roberto Moretti nei confronti del FallimentoCentro Gomme s.p.a.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
(ex art. 360,primo comma, n.
art. 1751 c.c
rilevando che, a fronte dell’istanza diammissione del credito privilegiato consistente nell’indennità dicessazione del rapporto di agenzia commerciale, nessuna prova erastata fornita circa i requisiti richiesti dall’art. 1751 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25740/2018
Cass. n. 27686 del 2018
Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013
27686Numero registro generale 14937/2021del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass.
Cass. n. 14233 del 2014
Cass. n. 26860/2014
14233 del 2N0um1e5ro; s ezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20464/2026Cass. n. 26860/2014).Data pubblicazione 17/06/20265.

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Testo completo

O LUPO;- ricorrente -controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZARDO DEL2026 GIUDICE;2520 - controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il20/04/2021 R.G.N. 7242/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.Numero registro generale 14937/2021Numero sezionale 2520/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Treviso, in sededi opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942, rigettavale domande proposte da Roberto Moretti nei confronti del FallimentoCentro Gomme s.p.a. rilevando che, a fronte dell’istanza diammissione del credito privilegiato consistente nell’indennità dicessazione del rapporto di agenzia commerciale, nessuna prova erastata fornita circa i requisiti richiesti dall’art. 1751 c.c. perl’insorgenza del diritto.2.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato adue motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe leparti hanno depositato memoria.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1751 c.c. (ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale, da unaparte, erroneamente interpretato la disposizione codicisticarichiedendo la ricorrenza di entrambi i requisiti (sia quellodell’incremento di nuovi clienti sia quello dello sviluppo sensibiledegli affari del preponente) e, dall’altra, trascurato che ladocumentazione prodotta dimostrava che la ditta RM Trading,partendo da un fatturato di circa 3 milioni di euro aveva concluso ilrapporto di agenzai con un fatturato di circa 5 milioni di euro.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.2697 e 1751 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo ilTribunale territoriale errato sulla valutazione della prova, in quantol’agente ha dato contezza dell’incremento del volume di affari creatoin favore della preponente; inoltre, il Tribunale ha errato nelpretendere la prova della stabilità dell’incremento de quo, provaNumero registro generale 14937/2021Numero sezionale 2520/2026impossibile da fornire e in contrasto con il dato storico faNtutmuerao ldei r adcceolltlaa g enerale 20464/2026Data pubblicazione 17/06/2026declaratoria di fallimento della società preponente.3.

Il ricorso è inammissibile.4. Il Tribunale, dimostrando di interpretare correttamente ladisposizione codicistica (che subordina l'attribuzione dell'indennitàall'incremento della clientela o, in alternativa, allo sviluppo sensibiledegli affari con i clienti già esistenti presso il preponente, vedi inspecie l’elencazione effettuata nel provvedimento impugnato dei“fatti costitutivi” dell’indennità meritocratica, pag. 2; cfr. tra le tanteCass. n. 25740/2018), ha rilevato, in punto di fatto, che l’agenteoltre ad aver allegato circostanze generiche (“non sono indicati né inuovi clienti che il Moretti avrebbe procurato né gli affari che avrebbeincrementato con i vecchi”), non ha fornito nemmeno la prova dellecircostanze dedotte (avendo prodotto “schemi riepilogativi delrapporto di agenzia e del fatturato di Centro Gomme s.p.a. formatiunilateralmente dall’opponente e privi del sia pur minimofondamento oggettivo”, pag. 3 della sentenza impugnata).5.

Le censure, pertanto, formulate come violazione di legge mirano,in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatoriooperata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.6. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione nonrappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado digiudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaimpugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass. n. 27686Numero registro generale 14937/2021del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2N0um1e5ro; s ezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20464/2026Cass. n. 26860/2014).Data pubblicazione 17/06/20265. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sullespese in assenza della costituzione della controparte. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa Margherita Maria LeoneNumero registro generale 14937/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20464/2026Data pubblicazione 17/06/2026