Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20371/2026 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal against social security sanctions, exempting engineer from fines for 2008 non-registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20371/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially quashed the lower court's decision regarding social security sanctions for an engineer's 2008 non-registration. While the court upheld the obligation to join the separate management, it declared the civil fines inadmissible due to a subsequent Constitutional Court ruling. The court ruled that engineers already registered with another mandatory pension scheme are exempt from these fines for periods prior to the new law's enactment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 136 Cost.; Art. 21 L. n. 6 del 1981; The civil sanctions for non-registration in the separate management are not due for periods preceding the entry into force of the law exempting engineers registered with another mandatory pension scheme.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security sanctions separate management engineer registration Constitutional exemption civil fines inadmissibility pension scheme overlap prescription suspension sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 136 Cost.
L’applicazione di tale declaratoria al caso di specie, aiN sumeenros rie gistro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026dell'art. 136 Cost., implica che l'importo delle sanzioNnumi ecroiv dii lrai ccolta generale 20371/2026non è dovuto.
Art. 21 L. n. 6 del 1981
111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architettinon iscritti a Inarcassa, per essere contemporaneamenteiscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, aisensi dell'art. 21 L.
D.L. n. 98 del 2011
D.L. n. 87 del 2011
L. n. 111 del 2011
art. 136 Cost
L’applicazione di tale declaratoria al caso di specie, aiN sumeenros rie gistro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026dell'art. 136 Cost., implica che l'importo delle sanzioNnumi ecroiv dii lrai ccolta generale 20371/2026non è dovuto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10744/2025
Corte Costituzionale n. 55 del 2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

AZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,976 ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 2743/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 2534/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.Numero registro generale 15584/2021Numero di raccolta generale 20371/20261. Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito peDrat a pubblicazione 17/06/2026omissione contributiva (contributi alla gestione separata perl’anno 2008) svolta da ingegnere, iscritto all’Alboprofessionale e a INARCASSA ove aveva versato solo ilcontributo integrativo, anche dipendente CNR ed ASI(Agenzia spaziale italiana, e per l’effetto iscritto ad exINPDAP) che aveva eccepito la prescrizione estintiva,l’insussistenza dell’obbligo contributivo e d’iscrizione allagestione separata e l’illegittimità delle sanzioni, la Corte diappello di Roma, confermando la decisione di prime cure,ha riconosciuto l'obbligo d’iscrizione alla gestione separataper i redditi 2008, ritenuto il termine prescrizionale sospesofino alla scoperta del dolo (per omessa compilazione quadroRR e mancata contestazione) e ravvisato, infine, quanto allesanzioni, il regime proprio della fattispecie di evasionecontributiva.2.

Ricorre avverso la sentenza l’ingegnere in epigrafe indicato,con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato conmemoria; INPS ha conferito solo ha conferito solo delega incalce alla copia notificata del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Le censure affidate a due motivi, attingono la decisione inpunto di decorso della prescrizione e nell’an dell’obbligazionecontributiva, e come in molteplici ricorsi in materiasottoposti allo scrutinio di legittimità, non infirmanol’orientamento consolidato e non suscettibile diriconsiderazione neanche alla luce dei rilievi svolti anche conla memoria illustrativa.4.

Richiamando, pertanto, i principi affermati, tra moltissime,da Cass. n. 10744/2025, i cui snodi argomentativis’intendono qui integralmente riprodotti, va riaffermaNutmae rola re gistro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026sussistenza dell’obbligazione contributiva e, quaNnumtoer o dai ral ccolta generale 20371/2026decorso della prescrizione, vertendosi in tema di contribuDtait a pubblicazione 17/06/2026del 2008, risulta dal ricorso che sono stati richiesti conlettera del 2 luglio 2014 ed il termine per il pagamento deicontributi era stato spostato al 6 luglio 2009 dal DPCM 4giugno 2009, con la conseguenza che nessuna prescrizioneera maturata in continuità con la giurisprudenza della Corteche ha ritenuto che il dies a quo vada fissato al momento dipagamento dei contributi, come prorogato dai DPCMsuccedutisi nel tempo, in tale senso corretta la motivazionedella sentenza impugnata che ha concluso nel senso del noncompiuto decorso della prescrizione nel terminequinquennale (argomentato, invece, dalla Corte di merito,per l’intervenuta sospensione per effetto della omessacompilazione del quadro RR).5.

Resta da aggiungere che le sanzioni civili sono riferite adepoca antecedente l'entrata in vigore del D.L. n.98 del 2011e va, dunque, richiamata la sentenza della CorteCostituzionale n. 55 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 18, co. 12 del D.L. n.87 del 2011,convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architettinon iscritti a Inarcassa, per essere contemporaneamenteiscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, aisensi dell'art. 21 L. n.6 del 1981, tenuti all'obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dalpagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzionicivili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodoanteriore alla sua entrata in vigore.6.

L’applicazione di tale declaratoria al caso di specie, aiN sumeenros rie gistro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026dell'art. 136 Cost., implica che l'importo delle sanzioNnumi ecroiv dii lrai ccolta generale 20371/2026non è dovuto. Data pubblicazione 17/06/20267. Conclusivamente, rigettati i motivi, la sentenza va cassatain parte qua nel capo relativo alle sanzioni e, decidendo sulricorso, deve dichiararsi l’ingegnere in epigrafe indicato nontenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla suaiscrizione alla Gestione separata per l’anno 2008.8.

Le spese dell'intero processo sono compensate in relazionealla sopravvenienza della decisione della CorteCostituzionale n. 55 del 2024. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, rigettati i motivi, cassa in partequa la sentenza impugnata e dichiara Andrea Ricciardi nontenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla suaiscrizione alla Gestione separata per l'anno 2008. Compensa lespese dell'intero processo.Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 15584/2021Numero sezionale 976/2026Numero di raccolta generale 20371/2026Data pubblicazione 17/06/2026