Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal after INPS payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the Venice Court of Appeal extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal. The appellant voluntarily relinquished the claim after the INPS institution had already paid the disputed sums. Consequently, the court dismissed the case and ordered the full compensation of litigation costs without applying the doubled contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: A formal withdrawal in a cassation proceeding extinguishes the case and precludes the application of the doubled contribution fee, which applies only to rejections or inadmissibility rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ati ALESSANDRO LIMATOLA, ENZO PISA, FABIANAMENICHETTI, ANDREA DELL'OMARINO, OSVALDO CANTONE,GILDA PISA, CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE;- ricorrente -2026 contro974 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 365/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/11/2020 R.G.N. 680/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 13299/2021Numero sezionale 974/202625/02/2026 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. Numero di raccolta generale 20369/20261. Nelle more del giudizio d’impugnazione avverso la sentenzain epigrafe indicata, la parte ricorrente, in considerazionedel tempo trascorso e dell’avvenuto pagamento in formarateale delle somme pretese da INPS, ha rinunciato alricorso.2. Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso.3. Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa lecondizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendola rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità,l’accettazione della controparte per essere produttiva dieffetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n.10140).4.
Per effetto delle ragioni della rinuncia si provvede allacompensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità.5. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppiodel contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi delrigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché nonè applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175;Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità ecompensa interamente le spese.Numero registro generale 13299/2021Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraioN umero sezionale 974/2026Numero di raccolta generale 20369/20262026 Data pubblicazione 17/06/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 13299/2021Numero sezionale 974/2026Numero di raccolta generale 20369/2026Data pubblicazione 17/06/2026