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Ordinanza — n. 20368/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that part-time work counts for contributory periods in strenuous labor pension rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20368/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against the Bari Court of Appeal's decision recognizing the insured's right to pension benefits for strenuous labor. The insured argued for 364 contributory weeks based on part-time work, while INPS contested this citing only 306 weeks. The court ruled that interruptions in part-time work do not break the continuity of contributory periods, affirming the insured's right to benefits. Consequently, the lower court's interpretation ensuring equal treatment between full-time and part-time workers in strenuous roles was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 2, lett. d) d.lgs. n. 67/2011; Art. 1, co. 3, d.lgs. n. 67/2011: Periods of work performed under a part-time contract in strenuous occupations are fully counted towards the minimum contributory requirement for pension rights, without interruption due to reduced hours.

Parole chiave

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strenuous labor pension part-time work continuity contributory weeks calculation INPS appeal dismissal equal treatment workers

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 67/2011, art. 1, co. 2, lett. d)
18826 del 2021, la cui motivazione si intendequi richiamata integralmente anche agli effetti del dirittoalla tutela previdenziale introdotta dall'art. 1, co.3, d.lgs.n.67/2011.10.
d.lgs. n. 67/2011, art. 1, co. 3
18826 del 2021, la cui motivazione si intendequi richiamata integralmente anche agli effetti del dirittoalla tutela previdenziale introdotta dall'art. 1, co.3, d.lgs.n.67/2011.10.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8772/2018
Cass. n. 26824/2018
Cass. n. 27665/2018
Cass. n. 27099/2018
Cass. n. 15007/2019
n.27099/2018; Cass. n. 15007/2019).7.
Cass. n. 18826/2021

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Testo completo

e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO,LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;- ricorrente -contro2026 PANZARINO PASQUALE;973 - intimato –avverso la sentenza n. 273/2020 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 13/02/2020 R.G.N. 1757/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.Numero registro generale 17175/20201. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello diN u m e r o s e z io n a l e 9 7 3 / 2026Numero di raccolta generale 20368/2026Bari, riformando la sentenza di prime cure, hDaat a pubblicazione 17/06/2026riconosciuto il diritto dell’assicurato a fruire dei beneficirelativi allo svolgimento dei lavori faticosi ed usuranti afar data dal 2014.2. La Corte di merito premetteva che, incontestato dall’Inpsche il lavoratore avesse svolto un lavoro usurante, nellaspecie la conduzione di autobus con capienza superiore a9 posti ex d.lgs. n.67/2011, art.1,co.2, lett.

d) e, del pari,incontestata l’allegata maturazione della pensione nel2017 (e dunque la possibilità di accedere alla pensioneanticipata, con i benefici reclamati, già dal 2014), l’unicacontestazione atteneva al requisito contributivo minimo di364 settimane (7 anni di lavoro effettivo negli ultimi diecianni di attività lavorativa prestata entro il 2014 (anno dimaturazione teorica della pensione anticipata) nonposseduto dal lavoratore, titolare di contratto part-timeper il quale aveva maturato solo 306 settimane.3. Rilevava la Corte che l’assicurato aveva prodotto unestratto conto INPS al 25.7.2014 dal quale emergeva(come da colonna relativa ai "contributi utili al diritto allapensione"), invece, che nel decennio rilevante, ovvero apartire dal gennaio 2004 a tutto il dicembre 2013(escludendo le giornate di malattia o infortunio, in quantonon lavorate e caratterizzate da contribuzione figurativa)il lavoratore aveva lavorato per la Fisio Salus per almeno400 settimane, sicché alla data del 31.12.2013 avevaampiamente maturato i benefici previdenziali per cui ècausa.4.

Rilevava, ancora, la Corte che, a supporto dell'assunto,incontestato, che si sarebbe trattato di effettive settimanedi lavoro "usurante", vi erano - escludendo le busteN upmaegroa re gistro generale 17175/2020Numero sezionale 973/2026del dicembre 2001 e del marzo 2003 (relative a "coNmumpeeron dis rai ccolta generale 20368/2026lordi" per generica attività di autista che lo stesso istantDeat a pubblicazione 17/06/2026definiva "parasubordinata", ma non figurante nell'estrattoconto) - una busta paga del novembre 2013 (recante laqualifica di autista e la data di assunzione del 16.11.2004)ed un contratto dell' 1.2.2007 di trasformazione delrapporto di lavoro a tempo pieno (decorrente dal16.11.2004) in tempo parziale con mansioni di autista(laddove l'estratto conto INPS sopra citato dava atto, dalfebbraio 2007, dell'anzidetta trasformazione del rapportoin part time), computando le settimane contributive utili,come sopra ricalcolate, in relazione alla correlativariduzione di orario.5.

Tanto premesso, la Corte di merito, con riferimento ailavoratori part-time e alla questione del minimalecontributivo, rimarcava che rilevava non già la questionerelativa al numero dei contributi da accreditare allavoratore in regime di part-time, ma la possibilità cheessi, quale che ne fosse l'ammontare determinato ex d.l.n. 463 del 1983, art. 7, venissero riproporzionatisull'intero anno cui si riferiscono, ancorché non fosserostati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguitein una frazione di esso.6. In definitiva, l’interpretazione del d.l. n. 726 del 1984, art.5, comma 11 (secondo il quale, ai fini delladeterminazione del trattamento di pensione l'anzianitàcontributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempoparziale" va calcolata "proporzionalmente all'orarioeffettivamente svolto") accolta dalla Corte di meritopoggiava sulla giurisprudenza di legittimità nel senso diritenere che l'ammontare dei contributi del d.l. n. 46Nu3m edroe rle gistro generale 17175/2020Numero sezionale 973/20261983, determinato ex art. 7, dovesse Nuemsesroe dri era ccolta generale 20368/2026riproporzionato sull'intero anno cui i contributi Dsait a pubblicazione 17/06/2026riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato inregime di part time verticale si sarebbe trovato a fruire diun trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempopieno, dal momento che i periodi di interruzione dellaprestazione lavorativa, che pure non danno diritto adalcuna prestazione previdenziale, non sarebbero stati utilinemmeno ai fini dell'anzianità contributiva all’uoporichiamando, in senso analogo, Cass. n. 8772/2018;

Cass.n. 26824/2018; Cass.n. 27665/2018; Cass. n.27099/2018; Cass. n. 15007/2019).7. Ricorre INPS con ricorso affidato ad un motivo, avverso ilquale il controricorrente è rimasto intimatoRAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso, con il quale l'INPS si duole di violazione di legge,è da rigettare, in continuità con i precedenti di questaCorte, non ravvisandosi profili di censura idonei arimettere in discussione l’interpretazione seguita anchedalla Corte di merito o ammissibili in questa sede, quali ildubbio sulla qualificazione del lavoratore come addetto alavorazioni usuranti, attinendo, quest’ultimo, a profili dimerito estranei allo scrutinio di legittimità.9.

Vale pertanto richiamare, per tutti, gli snodi argomentatividi Cass. n. 18826 del 2021, la cui motivazione si intendequi richiamata integralmente anche agli effetti del dirittoalla tutela previdenziale introdotta dall'art. 1, co.3, d.lgs.n.67/2011.10. In particolare, vale riaffermare che all’opzioneinterpretativa illustrata dall'INPS - secondo cui le modalitàNumero registro generale 17175/2020di computo dell'anzianità contributiva ai fini delN umero sezionale 973/2026Numero di raccolta generale 20368/2026riconoscimento del diritto a pensione, con riguardo aDait a pubblicazione 17/06/2026periodi di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, nonpossono che essere considerati se non con riguardo aiperiodi in cui vi è stato effettivo svolgimento dell'attivitàlavorativa, in coerenza con la ratio sottesa alla tutelaapprestata ai lavoratori addetti a mansioni faticose, inforza del rallentamento del ritmo dell’attività lavorativaconnesso con la prestazione a tempo parziale e la perdita,in tutto o in parte, dell’astratta attitudine usurante con ilvenir meno della necessità di anticipare tempi e modi delpensionamento - si frappone la linea di senso dellarichiamata giurisprudenza di legittimità che ricava (anche)dalla disciplina comunitaria la conferma di quel principiodi parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e atempo parziale, già immanente nell'ordinamento internoai fini previdenziali, ancor più pregnante tra lavoriusuranti a tempo pieno e lavori usuranti a tempo parziale.11.

In definitiva, la sentenza impugnata è immune dacensure.12. Non si provvede alla regolazione delle spese per non averela parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processualiper il versamento, a carico della parte ricorrente,dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, paria quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Numero registro generale 17175/2020Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25N umero sezionale 973/2026Numero di raccolta generale 20368/2026febbraio 2026 Data pubblicazione 17/06/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 17175/2020Numero sezionale 973/2026Numero di raccolta generale 20368/2026Data pubblicazione 17/06/2026