Italian Supreme Court allows INPS contribution claim by applying the sliding prescription rule to the 2009 contribution year.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court overturned the Rome Court of Appeal's dismissal of an INPS contribution claim regarding the 2009 contribution year. The lower court had declared the interruption of prescription too late, but the appellant argued for the application of the sliding prescription rule established by DPCM. The Court agreed, citing consolidated jurisprudence that the prescription deadline must shift based on the specific date of the DPCM revising the general law, thereby invalidating the lower court's finding of timeliness.
Regesto Legislator
Generato dall'IADPCM 10 giugno 2010, art. 1, comma 1; D.Lgs. n. 241/1997, art. 18: The principle of sliding prescription requires the deadline to be calculated based on the specific date of the implementing decree revising the general law, rather than the date of the law itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO,EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINOSGROI;- ricorrente -2026 contro975 RUSSO ANNA;- intimata –avverso la sentenza n. 2456/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/11/2020 R.G.N. 4151/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.Numero sezionale 975/20261. In controversia attinente all’iscrizione dellN’aumtteuroa dli era ccolta generale 20366/2026controricorrente alla gestione separata, la Corte d’appelDloat a pubblicazione 17/06/2026di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenutotardivo l’atto interruttivo dell’INPS (in data 3 luglio 2015)e, per l’effetto, prescritto il credito contributivo preteso.2.
Ricorre avverso la sentenza INPS, con ricorso affidato adun solo motivo, per violazione di legge e della normacodicistica sulla prescrizione, avverso il quale l’intimatanon ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Con costante e consolidata giurisprudenza, fra moltissimeCass. n. 24186/2024 (e numerose successive conformi)la cui motivazione si ha qui richiamata integralmente, èstato ribadito il principio dello slittamento con DPCM deldies a quo della prescrizione, nella specie, in relazione aicontributi per l'anno 2009, fissato, con D.P.C.M. 10giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta laprevisione generale del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, al6 luglio 2010.4.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio allastessa Corte di merito in diversa composizione perchériesamini il gravame alla luce del principio richiamato eprovveda anche alla regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione.Numero registro generale 13764/2021Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25N umero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 20366/2026febbraio 2026 Data pubblicazione 17/06/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 13764/2021Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 20366/2026Data pubblicazione 17/06/2026