Italian Supreme Court dismisses appeal for non-notification of first-instance lawsuit due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to frame the grounds within the mandatory categories of Article 360 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred by not declaring the first-instance lawsuit null due to non-notification, while the opposing parties contended the notification was regular. The court rejected this because the appeal did not specify which legal norms were violated or how they were breached, rendering the grounds vague and non-compliant with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The cassation appeal must specify the violated legal norms and the principles of law breached; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
OSANGELA, rappresentata e difesa dagli avvocati2026 - controricorrente -2275 nonchè controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLAD'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1332/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 394/2024;Numero registro generale 27131/2024Numero sezionale 2275/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 20345/2026Data pubblicazione 17/06/202607/05/2026 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FUCCI.1. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corted’Appello di Bari dichiarativa dell’inammissibilità dell’appelloproposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani che avevaaccolto, nella contumacia degli stessi, la domanda di RosangelaDell’Olio, condannandoli al pagamento di differenze retributivein favore della stessa.2. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto l’appellotardivamente proposto rispetto alla data di perfezionamentodella notifica della sentenza di primo grado, che ad avviso deigiudici di merito era stata correttamente eseguita nelle formedell’irreperibilità relativa, presso il luogo di residenza dei coniugicoincidente con la casa di abitazione.3.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione le parti soccombenti in appello, sulla base di un solomotivo, a cui hanno resistito la lavoratrice e l’Inps con distinticontroricorsi.4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DI DIRITTO1. I ricorrenti in cassazione censurano la sentenza dellaCorte d’appello di Bari con un unico motivo, che in ricorso vienecosì sintetizzato: violazione di legge e omessa notificazioneperché non ha valutato la nullità della sentenza e dell’interoprocesso di primo grado per la omessa notificazione dell’attointroduttivo ovvero per la mancanza di prova della notificazioneNumero registro generale 27131/2024Numero sezionale 2275/2026dello stesso, In via subordinata non ha dichiarato la prescNrumizeiroo ndi era ccolta generale 20345/2026Data pubblicazione 17/06/2026del credito benché eccepita tempestivamente in primo gradodall’Inps .2.
Gli stessi, in particolare, si dolgono che la Corte bareseabbia omesso di valutare le risultanze del fascicolo di primogrado che avrebbero, a loro dire, condotto all’accertamentodella nullità della notifica del ricorso introduttivo di quel giudizio,non essendo state rispettate tutte le formalità che siimponevano all’Ufficiale giudiziario nell’esecuzione della stessa.2. Il motivo per come formulato presenta evidenti profili diinammissibilità.3. Innanzitutto, come si evince dalla stessa intitolazione, laparte neppure inquadra in una delle ipotesi tassative di cui alall’art. 360 c.p.c. il motivo di ricorso per cassazione, né specificaquale norma di legge sarebbe stata violata dalla Corteterritoriale.4.
Si osserva, a tal proposito, che il principio di specificitàdei motivi del ricorso per cassazione comporta, tra l’altro,l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrativedelle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, cheprecisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta allapronuncia di merito in quanto è solo l’esposizione delle ragionidi diritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto ilprofilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n.25044/2013, n. 17739/2011, n. 7891/2007); ne discende cheè inammissibile un ricorso che non consenta – come nella specie– di individuare quali norme sarebbero state violate (e in chemodo lo sarebbero state), quali sarebbero i principi di dirittoasseritamente trasgrediti, nonché i punti della motivazionespecificamente viziati.Numero registro generale 27131/20244.
Di là da tale preliminare e assorbente profilo dNi umero sezionale 2275/2026Numero di raccolta generale 20345/2026inammissibilità, si rileva come il ricorso, che sembra adombrareData pubblicazione 17/06/2026il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., neppure appareconfrontarsi adeguatamente con il decisum, atteso che la Corteterritoriale perveniva alla declaratoria di tardività dell’appellosulla base dell’accertamento operato in ordine alla regolaritàdella notifica della sentenza di primo grado e dunque deldecorso del cd. termine breve, assunto che la parte non censuraminimamente, come era suo onere, essendo le difeseinteramente incentrate sulla nullità della notifica del ricorso diprimo grado, aspetto affrontato dai giudici di merito solo adabundantiam, peraltro, con affermazione, anche in tal caso,della regolarità della notifica.5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorsodev’essere, in conclusione, dichiarato inammissibile.6. Le spese di lite seguono la soccombenza come indispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che, quanto aicompensi, liquida in € 5.500,00 in favore di Rosangela Dell’Olioe in € 4.000,00 in favore dell’Inps, oltre ad € 200,00 peresborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 27131/2024Numero sezionale 2275/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Ncuommerom di ara ccolta generale 20345/2026Data pubblicazione 17/06/20261 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.LA PRESIDENTEMARGHERITA MARIA LEONE