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Ordinanza — n. 20316/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to lack of interest from debt extinguishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20316/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the INPS appeal inadmissible because the underlying debt had been extinguished by the debtor's adherence to a debt definition plan. Although INPS argued the lower court omitted a decisive fact regarding the cancellation of the ex-wife's social security position, the Court found this issue was already evaluated in the first instance judgment. Consequently, no substantive interest remained for INPS to pursue, rendering the appeal legally impossible to sustain.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018; il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di interesse sostanziale quando il credito del contribuente è stato estinto mediante adesione alla definizione per estinzione dei debiti.

Parole chiave

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defetto di interesse estinzione dei debiti definizione per estinzione legge 145/2018 inammissibilità ricorso contributi previdenziali cessazione materia debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018
nonchè violazione dell’art. 115 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Lamenta INPS omesso esame di fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
nonchè violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.1.1.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
nonchè violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.1.1.
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Testo completo

appresentati edifesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO,LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;2026 - ricorrenti -2877 controCAPPELLO UGO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCACASERTANO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4965/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/10/2021 R.G.N. 3668/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.Numero registro generale 11960/2022Numero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 20316/20261.INPS impugna per un unico motivo la sentenza n. 4965/2021della Corte d’appello di Napoli che, parzialmente riformando ilprimo giudice, ha dichiarato non dovuti gli importi di cuiall’avviso di addebito opposto da Ugo Cappello con riferimentoal periodo da aprile 2010 a dicembre 2011.1.1.

L’avviso aveva ad oggetto contributi pretesi alla gestionecommercianti da ottobre 2007 a dicembre 2013 in relazione allaposizione della ex moglie Rosa Sessa, iscritta dall’INPS a dettagestione quale coadiutrice nella Bag Dream di Ugo Cappello co: ad avviso della Corte, negli anni 2010 e 2011 la donnarisultava già iscritta alla gestione commercianti con numero dimatricola 2800304810 per la quale erano stati effettuativersamenti, non contestati nel quantum, di tal ché gli importipretesi con l’avviso per detti anni non erano dovuti.2. Resiste Ugo Cappello con controricorso, chiedendo in primabattuta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessatamateria del contendere, stante l’avvenuto pagamento del debitoper aver aderito alla definizione per estinzione dei debiti ex art.1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018.3.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Lamenta INPS omesso esame di fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ. nonchè violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.1.1. Il fatto è “costituito dalla mancata valutazione – ai finidell’accertamento della sussistenza dell’obbligazioneNumero registro generale 11960/2022contributiva a carico del sig. Cappello per gli anni 2010 e 2011N umero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 20316/2026– del documento decisivo prodotto dall’INPS (scheda anagraficDaat a pubblicazione 17/06/2026nazionale) attestante l’avvenuta cancellazione della posizioneprevidenziale della signora Rosa Sessa recante il numero dimatricola 28003048, in data 17 dicembre 2005”.

Inoltre, laCorte avrebbe ritenuto infondata la pretesa dell’INPS basando“la propria decisione su un fatto inesistente, con violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. laddove ha affermato che “lo stessoavviso di addebito oggetto di opposizione è espressamenteriferito alla matricola 2800304810 e riguarda un arco temporaledecisamente successivo alla data del 17.12.2005””.2.La decisione è così motivata in parte qua.-L’appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto contoche la signora Sessa era già titolare di una propria iscrizioneINPS alla gestione commercianti con codice aziendale2800304810 per il periodo 2010 e 2011.-Dalla documentazione prodotta in primo grado e richiamata nelricorso in opposizione emerge il pagamento, per la dettamatricola, di euro 721,80 per il periodo da aprile a dicembre2010 e di euro 721,80 per il periodo da gennaio a dicembre2011.-Inconferente è la difesa dell’INPS laddove sostiene che laposizione n. matricola 2800304810 era cessata il 17 dicembre2005, se solo si considera che lo stesso avviso di addebitoopposto è espressamente riferito a detta matricola e riguardaun arco temporale successivo al 17 dicembre 2005.3.

In disparte le ulteriori ragioni per cui le doglianze sono dadisattendersi – in quanto il fatto storico che si lamenta omesso,ossia la cancellazione della posizione n. 2800304810 in data 17dicembre 2005, risulta, viceversa, valutato in sentenza ed inquanto non è stata denunciata violazione dell'art. 115 cod. proc.Numero registro generale 11960/2022civ. nei termini rigorosi delineati da questa Corte, poiché ciò cheN umero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 20316/2026si vorrebbe ottenere è la rilettura del documento (avviso Ddait a pubblicazione 17/06/2026addebito) che si assume essere stato mal interpretato dalcollegio del merito – il ricorso è inammissibile per difetto diinteresse.3.1.

Risulta dal controricorso, cui è stata allegatadocumentazione a supporto, che, per l’avviso di addebitooggetto di causa, la parte ha presentato istanza di adesione alladefinizione per estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184 e 185,della legge n. 145/2018 in data 18 aprile 2019, numero prot.W-2019042801133646, istanza che è stata accolta. Ha quindi,eseguito i pagamenti a saldo e stralcio stabiliti nel piano dirateazione, pagamenti che, a quanto consta dai documenti, sisono conclusi con l’ultima rata del 30 novembre 2021.Essendo il ricorso in cassazione stato notificato il 28 aprile 2022,già dal momento della sua instaurazione non residuava alcuncredito in favore di INPS, con conseguente difetto di interessesostanziale ai motivi di doglianza avanzati in questa sede.4.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza secondoquanto liquidato in dispositivo, con distrazione in favore deldifensore, dichiaratosi antistatario.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dellostesso articolo 13, laddove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna INPS al pagamento delle spese di legittimità, cheliquida in euro 2500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,Numero registro generale 11960/2022oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori come perN umero sezionale 2877/2026Numero di raccolta generale 20316/2026legge, con distrazione in favore del difensore.

Data pubblicazione 17/06/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino