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Ordinanza — n. 20206/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific violated law and lack of solidary judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20206/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to identify the specific legal provision violated by the lower court. Although the appellant argued that the sole partner should have been liable only for amounts received, the appellate court had already ruled that the partner was not jointly and severally liable, limiting responsibility to amounts distributed. The court rejected the appeal as it did not meet the formal requirements of Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2945 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to specify the exact legal norm violated by the lower court, rendering the complaint vague and non-compliant with procedural requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to cite specific law sole partner liability limited liability partner Code of Civil Procedure joint and several liability dissolution without liquidation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Innanzitutto, come si evince dalla stessa intitolazione, laparte neppure individua il motivo di ricorso per cassazione e, anchea voler sussumere il vizio denunciato nell’alveo dell’art. 360, comma1, n.
Art. 2945 c.c.
2313 c.c., che si riferisce alla limitazione diresponsabilità dei soci accomandanti della società in accomanditasemplice, laddove non viene neppure citata la disposizione, cherileva nel caso di specie, costituita dall’art. 2945 c.c. sulla sorte deicrediti sociali in caso di cancellazione della società.4.
Art. 2313 c.c.
Nel corpo del ricorso, l’unico richiamo normativo è peraltrorappresentato dall’art. 2313 c.c., che si riferisce alla limitazione diresponsabilità dei soci accomandanti della società in accomanditasemplice, laddove non viene neppure citata la disposizione, cherileva nel caso di specie, costituita dall’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art.
art. 2313 c.c
Nel corpo del ricorso, l’unico richiamo normativo è peraltrorappresentato dall’art. 2313 c.c., che si riferisce alla limitazione diresponsabilità dei soci accomandanti della società in accomanditasemplice, laddove non viene neppure citata la disposizione, cherileva nel caso di specie, costituita dall’art.
art. 2945 c.c
2313 c.c., che si riferisce alla limitazione diresponsabilità dei soci accomandanti della società in accomanditasemplice, laddove non viene neppure citata la disposizione, cherileva nel caso di specie, costituita dall’art. 2945 c.c.

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Testo completo

OMO DOMENICO;- intimati -avverso la sentenza n. 2744/2024 della CORTE D'APPELLO di2026 NAPOLI, depositata il 05/08/2024 R.G.N. 3707/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del2274 07/05/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FUCCI.RAGIONI DI FATTO1. Giuseppe Gimmati convenne in giudizio Anna Grimaldi eDomenico Bellomo, rispettivamente nella qualità di socioaccomandante e accomandatario della società B. G. DolciariaNumero registro generale 19356/2024Numero sezionale 2274/2026s.a.s. di Bellomo Domenico, cancellata dal registro delleN uimerpo rdei rsaceco,l ta generale 20206/2026Data pubblicazione 16/06/2026per sentirli condannare al pagamento di differenze retributivematurate nel corso del rapporto lavorativo con la stessa, il dirittoalle quali era stato accertato con precedente sentenza.2.

In primo grado, la domanda venne accolta con sentenza poiconfermata anche in appello, a seguito di gravame proposto dallasocia accomandante.3. In particolare, la Corte d’appello di Napoli rilevaval’inconferenza della difesa dell’appellante, a mente della quale, inquanto socia accomandante, non avrebbe potuto essere condannatasolidalmente e illimitatamente al pagamento delle obbligazioni dellasocietà estinta, osservando che, a ben vedere, la sentenza appellatanon aveva condannato i due soci in solido, ma ognuno nella propriaqualità, per cui l’accomandante avrebbe dovuto rispondere nei limitidelle somme – eventualmente - ricevute a seguito di liquidazione,conformemente a quanto dalla stessa sostenuto; inoltre, quanto alladedotta violazione del principio della limitazione di responsabilitàdell’accomandante a quanto ricevuto in sede di bilancio diliquidazione, la Corte territoriale riteneva che la circostanza chel’accomandatario avesse disposto la cancellazione della societàdichiarandone lo scioglimento anticipato senza liquidazione nonequivaleva, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, allaprova della mancata distribuzione di utili, per cui la stessa avrebbedovuto dedurre in ordine alla propria limitazione di responsabilità ingiudizio, cosa che non aveva fatto se non del tutto genericamente.4.

Ricorre per cassazione Anna Grimaldi sulla scorta di un solomotivo, a cui non hanno resistito le parti convenute che sonorimaste intimate.5. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato didepositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..Numero registro generale 19356/2024Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 20206/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DI DIRITTO1. Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente in cassazionecensura la sentenza della Corte d’appello di Napoli per violazione ederrata applicazione di norme di diritto, in particolare evidenziandoche incombeva sul lavoratore dimostrare la percezione da parte delsocio accomandante di una quota di attivo, laddove era pacifico chelo scioglimento della società era avvenuto senza riparto di utili.2.

Il motivo per come formulato presenta evidenti profili diinammissibilità.3. Innanzitutto, come si evince dalla stessa intitolazione, laparte neppure individua il motivo di ricorso per cassazione e, anchea voler sussumere il vizio denunciato nell’alveo dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., non viene specificamente individuata la norma dilegge nella cui violazione sarebbe incorsa la Corte territoriale.4. Nel corpo del ricorso, l’unico richiamo normativo è peraltrorappresentato dall’art. 2313 c.c., che si riferisce alla limitazione diresponsabilità dei soci accomandanti della società in accomanditasemplice, laddove non viene neppure citata la disposizione, cherileva nel caso di specie, costituita dall’art. 2945 c.c. sulla sorte deicrediti sociali in caso di cancellazione della società.4.

Di là da tale preliminare e assorbente profilo diinammissibilità, si rileva inoltre che il ricorso neppure appareconfrontarsi con la motivazione della sentenza gravata, cheevidenziava come, benché l’appellante avesse chiesto accertarsil’insussistenza di una propria responsabilità solidale e illimitata, nonrisultava affatto che il giudice di prime cure avesse emessocondanna della stessa in tali termini; osservava, infatti, la Cortecome la condanna non era stata disposta in solido conl’accomandatario, per cui era già da intendersi che l’accomandantedovesse rispondere del debito societario nei limiti delle sommeNumero registro generale 19356/2024conferite, il ché corrispondeva a quanto richiesto dalla Grimaldi cNoumne ro sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 20206/2026l’atto di appello.Data pubblicazione 16/06/20265.

Il ricorso dev’essere in conclusione dichiarato inammissibile.6. Nulla per spese, essendo le parti convenute nel presentegiudizio rimaste intimate. Si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/05/2026.Il PresidenteMARGHERITA MARIA LEONENumero registro generale 19356/2024Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 20206/2026Data pubblicazione 16/06/2026