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Ordinanza — n. 20204/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against social security's autonomous worker classification due to insufficient evidence of subordinate employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20204/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that classified her as an autonomous worker rather than an employee. The appellant argued the lower court failed to examine specific facts proving a subordinate relationship and improperly shifted the burden of proof. The court found the lower court's comprehensive factual analysis sufficient and the appellant's complaints regarding omitted evidence and motivation lacking merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The Supreme Court dismisses appeals alleging violation of procedural rules or lack of motivation when the lower court has conducted a thorough factual examination and the appellant fails to demonstrate that omitted evidence was decisive for the outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate employment classification burden of proof allocation omitted testimonial evidence procedural motivation defect social security autonomous workers cassation appeal dismissal factual examination standard

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Con il secondo motivo (art. 360 comma primo nn.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30721/2024

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Testo completo

’avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA, che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agliavvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,EMANUELE DE ROSE-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 767/2020pubblicata il 26/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.Numero registro generale 20144/2021Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 20204/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da Inpsnella controversia con Adriana Ania.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione al verbale con il qualel’istituto previdenziale, previo annullamento del rapporto di lavorosubordinato tra Adriana Ania e la società F.lli Ania di Ania Giovanni e C.s.n.c., ha iscritto d’ufficio l’odierna ricorrente nella gestione dei lavoratoriautonomi e commercianti, e le ha intimato il pagamento dei contributifissi.3. Il Tribunale di Palermo accolse l’opposizione e annullò il verbale diaccertamento.4.

La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, harigettato il ricorso originariamente proposto da Adriana Ania.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali Inps resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697,2247 e 2269 cod. civ., dell’art. 1 comma 203 della legge n. 662/996, degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.2.

Lamenta che la corte territoriale «ha negato la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato tra Ania e la S.n.c senza aver esaminato inconcreto le modalità di espletamento del rapporto in dispregio dei principidi diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzionedella fattispecie nell'ambito della specifica tipologia contrattuale. Ha,Numero registro generale 20144/2021Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 20204/2026Data pubblicazione 16/06/2026inoltre, errato nell’individuare l’oggetto della prova cui era tenuto l’Inps eillegittimamente addossato l’onere probatorio in capo ad Ania».3.

Il motivo è infondato perché la corte territoriale, diversamente daquanto compiuto dal giudice di prime cure, non si è limitata al datoformale del recesso di Adriana Ania dalla società F.lli Ania di Ania Giovannie C. s.n.c., ma si è spinta ad esaminare il concreto svolgimento delrapporto tra le parti a valle del recesso.4. All’esito della complessiva disamina degli elementi di prova, in questasede non sindacabile perché riservata al prudente apprezzamento delgiudice del merito, la corte territoriale ha ritenuto «graniticamente provatala fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto l’istituto appellante», ossiache il ruolo di fatto svolto all’interno dell’impresa da parte della Ania fosserimasto «identico anche dopo la comunicazione di recesso dalla società».5.

La corte territoriale non è incorsa nelle violazioni di legge lamentatedalla parte ricorrente perché:

a) ha correttamente ripartito l’onere dellaprova tra le parti, ritenendo che incombesse sull’istituto previdenzialel’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa oggetto di causa (ipresupposti richiesti dall’art.1 comma 203 della legge n.662/1996),mentre sulla odierna ricorrente incombesse la prova del fatto impeditivo(lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti);

b) haritenuto che la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disposizione daultimo citata potesse sostanzialmente ritenersi provata ─ ex artt.2727 e2729 cod. civ. ─ dal concreto dispiegarsi del rapporto secondo lemedesime modalità antecedenti al recesso dal rapporto societariocaratterizzato, secondo le dichiarazioni confessorie rese dalla stessaricorrente, dalla partecipazione personale al lavoro aziendale (gestionedella resa degli edicolanti) con abitualità e prevalenza;

c) ha ritenuto che ilfatto impeditivo (subordinazione in concreto) fosse insussistente, inconsiderazione del concreto atteggiarsi del rapporto e delle dichiarazioniconfessorie rese dalla odierna ricorrente.Numero registro generale 20144/2021Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 20204/2026Data pubblicazione 16/06/20265. Il primo mezzo è dunque infondato.6. Con il secondo motivo (art. 360 comma primo nn. 4 e 5 cod. proc. civ.)la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e134 cod. proc. civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.7.

Deduce che la corte territoriale ha omesso «di decidere sull’istanza diammissione delle prove testimoniali formulata da Ania, in primo e secondogrado, ovvero, ove si ritenesse implicita la decisione, omette di motivarlae la sentenza è illegittima perché’ la motivazione fornita è inidonea adassolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione».8. Le censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.9. Sono inammissibili con riferimento alla asserita violazione dell’art.112cod. proc. civ., perché il vizio di omessa pronuncia che determina la nullitàdella sentenza si configura esclusivamente con riferimento a domande,eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o dirigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie rilevante solo nelcaso di omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni delle parti, tra lequali non rientra l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie (cfr.

Cass.n.6715/2013 e successive conformi).10. Con riferimento al medesimo vizio, valutato sotto il profilo dell’art.360comma primo n.5 cod. proc. civ., il Collegio intende dare continuità alcostante orientamento di questa Corte secondo il quale il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altraprova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoinvesta un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanzetali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risultipriva di fondamento (Cass. n.30721/2024).Numero registro generale 20144/2021Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 20204/2026Data pubblicazione 16/06/202611.

Nel caso in esame la censura si sofferma sull’omessa pronuncia inquanto tale, senza però prospettare in modo specifico la decisività dellecircostanze di fatto che formano oggetto dei capitoli di prova testimoniale(debitamente trascritti) al fine della prova del fatto impeditivo dellapretesa fatta valere dall’Inps; ossia la prova del concreto dispiegarsi delrapporto tra la ricorrente e la società secondo le modalità tipiche delrapporto di lavoro subordinato. Prospettazione che avrebbe richiesto unelevato grado di specificità a fronte dello scrupoloso accertamento in fattocompiuto dalla corte territoriale.12.

È infine infondata la censura relativa alla violazione dell’art.132 cod.proc. civ., perché la corte territoriale ha spiegato in modo ampio, puntualee coerente quali fossero le ragioni del suo convincimento.13. Il secondo mezzo è dunque complessivamente infondato.14. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ, 111,sesto comma Cost., e deduce «nullità della sentenza per anomaliamotivazionale – motivazione apparente in ordine all’esclusione delrapporto di lavoro subordinato- questione specifica, controversa edecisiva».15.

La censura è infondata, alla luce delle considerazioni già svolte.16. All’esito dell’esame il ricorso deve essere rigettato.17. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15Numero registro generale 20144/2021Numero sezionale 2579/2026Numero di raccolta generale 20204/2026Data pubblicazione 16/06/2026per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente