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Ordinanza — n. 20142/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on social security status, upholding substantive review of employment nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20142/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by private parties against a lower court ruling that reclassified workers as independent contractors. The lower court prioritized the substance of the relationship over formal contract terms, finding the workers' activities denoted independent status despite prior artisan qualifications. The Court dismissed the appeal because the lower court's factual assessment of the relationship's nature falls within the exclusive domain of the trial judge's prudent discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma primo n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.; The substantive nature of the employment relationship prevails over formal contract conclusions, and factual assessments of this nature are non-appealable matters reserved for the trial judge's prudent appreciation.

Parole chiave

Generato dall'IA
substance over form social security status independent contractor prudent appreciation non-appealable facts labor classification Italian civil procedure associazione di datori di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13269/2006
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Testo completo

enotificazioni presso la PEC dell’avvocato ELIO DOGHERIA che lirappresenta e difende-ricorrenti-controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SGROI unitamente agliavvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO,ANTONIETTA CORETTI-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 482/2020pubblicata il 14/01/2021.Numero registro generale 19083/2021Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 20142/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.

La Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto da INPSnella controversia con Alice Fabbri, Nadia Zanchini e Ermea SocietàCooperativa.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto di Alice Fabbrie Nadia Zanchini, socie e lavoratrici della cooperativa Ermea, all’iscrizionenella gestione dei lavoratori autonomi con decorrenza dall’avviodell’attività sociale della cooperativa.3. Il Tribunale di Forlì accolse la domanda proposta dalle due socie.4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, l’harigettata.5.

Per la cassazione della sentenza ricorrono le parti private, con ricorsoaffidato a due motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) lericorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma3 e 4 della legge n.142/2001.2. La corte territoriale, dopo aver richiamato Cass. n.13269/2006, haritenuto che al fine dell’inquadramento nella gestione previdenzialeoccorresse dare preminenza non al dato formale della conclusione di uncontratto di lavoro autonomo tra la cooperativa e le due socie lavoratrici,ma «alla sostanza del rapporto».

Sulla base di questa premessa la corteterritoriale ha ritenuto che le circostanze di fatto allegate dall’istitutoNumero registro generale 19083/2021Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 20142/2026Data pubblicazione 16/06/2026previdenziale fossero «denotative dell’attività in concreto svolta dallelavoratrici interessate».3. La censura non attacca in parte qua la ratio decidendi, perché si limitaa richiamare la formale conclusione di un contratto di lavoro autonomo trale socie lavoratrici e la cooperativa, e la irrilevanza del mancato possessodella qualità di artigiane, prima della costituzione della cooperativa, daparte delle due socie.4.

Inoltre la corte territoriale ha dato preminenza all’accertamento inconcreto della natura del rapporto intercorso tra le socie lavoratrici e lacooperativa, accertamento in questa sede non sindacabile siccomeriservato al prudente apprezzamento del giudice del merito.5. Il primo mezzo è pertanto infondato.6. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) lericorrenti lamentano la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., e deduconoche la corte territoriale ha errato nel ritenere contestata la qualifica dilavoratrici autonome artigiane da parte dell’Inps.7.

La censura è inammissibile perché la corte territoriale, con unaccertamento di fatto in questa sede non sindacabile, ha ritenuto conmotivazione puntuale ed esente da vizi logici che nella comparsa dicostituzione avanti al giudice di prime cure l’istituto previdenziale avessespecificamente contestato «la mancanza di caratterizzazione artigiana dellavoro prestato».8. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.9. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. i ricorrenti devono essere condannatial pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate inNumero registro generale 19083/2021Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 20142/2026Data pubblicazione 16/06/2026euro 1.500,00 per compensi professionali oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente