Decreto — n. 20138/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAocato PiermassimoChirulli unitamente all’avvocato Patrizio Ivo d’Andrea;-ricorrente-controComune Di Verbania in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Treglia unitamenteall’avvocato Edoardo Giovanni Giuffria;-controricorrente-avverso la sentenza n. 540/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Torino il16/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (e precisamente l’ultimo giornoutile) parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 5215/2026Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 20138/2026Data pubblicazione 16/06/2026rilevato che la rinuncia non risulta accetta;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante lamancata accettazione, deve provvedersi sulle spese processuali, chevanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza(dovendosi rilevare che l’orientamento di legittimità richiamato nellaproposta di definizione anticipata si era già consolidato prima del depositodel ricorso);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Decreto — n. 20138/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 540/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Torino il16/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (e precisamente l’ultimo giornoutile) parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 5215/2026Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 20138/2026Data pubblicazione 16/06/2026rilevato che la rinuncia non risulta accetta;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante lamancata accettazione, deve provvedersi sulle spese processuali, chevanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza(dovendosi rilevare che l’orientamento di legittimità richiamato nellaproposta di definizione anticipata si era già consolidato prima del depositodel ricorso);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
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ocato PiermassimoChirulli unitamente all’avvocato Patrizio Ivo d’Andrea;-ricorrente-controComune Di Verbania in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Treglia unitamenteall’avvocato Edoardo Giovanni Giuffria;-controricorrente-avverso la sentenza n. 540/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Torino il16/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (e precisamente l’ultimo giornoutile) parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 5215/2026Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 20138/2026Data pubblicazione 16/06/2026rilevato che la rinuncia non risulta accetta;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante lamancata accettazione, deve provvedersi sulle spese processuali, chevanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza(dovendosi rilevare che l’orientamento di legittimità richiamato nellaproposta di definizione anticipata si era già consolidato prima del depositodel ricorso);
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 2.200,00 per compensi professionali oltre accessori dilegge e rimborso forfetario al 15%.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta