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Ordinanza — n. 20119/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rejects claim for indefinite employment contract, upholding fixed-term status and dismissing conversion arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20119/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Gabriella Guerrini's appeal against a lower court ruling that transformed her relationship with Global Marketing Solution into an indefinite-term employment contract. Guerrini argued for indefinite status based on continuous work since 2008 and alleged illegal project contracts, while the employer maintained the fixed-term nature of the agreements. The Court rejected the conversion claim, affirming the lower court's decision that the contractual terms remained valid and no de facto employment relationship existed.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 81/2015; Art. 28 d.lgs. n. 81/2015: The Court establishes that a series of project contracts and intermittent fixed-term agreements does not automatically constitute a de facto indefinite-term employment relationship, and the legal nature of the contract is determined by the specific terms rather than continuous performance alone.

Parole chiave

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de facto employment relationship project contract illegality conversion of contract fixed-term employment indefinite-term status labor law conversion continuous work presumption rapporto previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.lgs. n. 81/2015
in un rapporto dilavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 13 d.lgs.
Art. 28 d.lgs. n. 81/2015
183/2010 edell’art. 28 d.lgs. n. 81/2015 e lo ha determinato in 9 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, sulla base delle dimensioni dell’impresa, dellaconsistenza occupazionale di Nespresso Italiana s.p.a.
Art. 384 cod. proc. civ.
e va rigettato il ricorsoincidentale condizionato proposto da Gabriella Guerrini; la sentenza impugnatava dunque cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
in un rapporto dilavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 13 d.lgs.
art. 13 d.lgs. n.81/2015
in un rapporto dilavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 13 d.lgs. n.81/2015 a far data dal 6.12.2016, ha condannato Global Marketing Solution s.r.l.ed in via solidale Nespresso Italiana s.p.a.
art. 28 d.lgs. n. 81/2015
183/2010 edell’art. 28 d.lgs. n. 81/2015 e lo ha determinato in 9 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, sulla base delle dimensioni dell’impresa, dellaconsistenza occupazionale di Nespresso Italiana s.p.a.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
privo dei requisiti e dei presuppostiindicati dall’art. 61 d.lgs. n. 276/2003 e per avere erroneamente applicato lasanzione di cui all’art.
art. 336 cod. proc. civ
di reintegrare lalavoratrice a far data dal 16.6.2023 ed avendola condannata al pagamento dellespese processualiSostiene che ai sensi dell’art. 336 cod.
art. 18 legge n. 300/1970
aNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026reintegrare la Guerrini a far data dal 20.12.2023, nonché a corrisponderle altre12 mensilità ex art. 18 legge n.
art. 370 cod. proc. civ
ètempestivo, essendo stato depositato in data 3.1.2024, e dunque entro il terminedi 40 giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta in data 24.11.2023,come previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.6.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24100/2019
183/2010 si applica anche al contratto di collaborazionea progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della naturaa tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno diconversione (Cass. n. 24100/2019).9.
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Testo completo

dentale-controGUERRINI GABRIELLA, rappresentata e difesa dall’ Avvocato PASQUALE DIMARTINO;- controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026nonché controData pubblicazione 16/06/2026GLOBAL MARKETING SOLUTION, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ROBERTO ROMANI, STEFANOSCOTTO e SERGIO DE CESARE;- controricorrente e ricorrente incidentale -e controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona dellegale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli AvvocatiEMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI E ESTER ADASCIPLINO;-resistente con mandato-avverso la sentenza n. 332/2023 della Corte di Appello di Milano, pubblicata indata 16.6.2023, N.R.G. 903/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.1.Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto daGabriella Guerrini, ha dichiarato la trasformazione del rapporto di lavorointercorso tra la medesima e Global Marketing Solution s.r.l. in un rapporto dilavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 13 d.lgs. n.81/2015 a far data dal 6.12.2016, ha condannato Global Marketing Solution s.r.l.ed in via solidale Nespresso Italiana s.p.a. al pagamento delle differenzeretributive pari ad € 29.227,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria infavore della Guerrini ed ha condannato Global Marketing Solution s.r.l. aripristinare effettivamente il rapporto di lavoro con la Guerrini, a riammetterlain servizio e a corrisponderle l’indennità prevista dall’art. 28, secondo commadel d.lgs. n. 81/2015, quantificandola in 9 mensilità parametrate all’ultimaretribuzione di riferimento spettante; ha infine condannato Global MarketingSolution s.r.l. a versare all’INPS i contributi previdenziali relativamente alleNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026somme di cui sopra, regolarizzando integralmente la posizione contributiva diciascuna ricorrente.La Guerrini aveva dedotto di avere prestato attività lavorativa per NespressoItaliana s.p.a. dal 10.5.2008 in forza di contratto di collaborazione a progettocon durata fino al 30.4.2009, prorogato fino al 31.10.2009 e proseguito senzasostanziali soluzioni di continuità con altre società interposte e proseguito comeprestazione di lavoro occasionale dal novembre 2009 al dicembre 2010, dalgennaio 2011 con contratti a progetto e dal 1° luglio 2013 con una serie dicontratti di lavoro subordinato intermittente a tempo determinato con GlobalMarketing Solution s.r.l. fino al 31.3.2019; aveva inoltre allegato di avere svoltodi Nespresso Italiana s.p.a., che controllava l’attività lavorativa anche con visiteconcordate o a sorpresa nei punti vendita.La Guerrini aveva chiesto in via principale l’accertamento della sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze diNespresso Italiana s.p.a. a far data dal 10.5.2008 o dalla diversa data ritenutadi giustizia, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario, nonché lacondanna di Nespresso Italiana s.p.a. al pagamento delle differenze retributivepari ad € 57.452,00, al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal31.3.2019, al ripristino effettivo del rapporto di lavoro e al versamento all’INPSdei contributi previdenziali sulle somme anzidette; in via subordinata avevachiesto la trasformazione del rapporto intercorso con Global Marketing Solutions.r.l. in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 1° gennaio 2017o dalla diversa data ritenuta di giustizi, con inquadramento nel 7° livello delCCNL Terziario, nonché la condanna di Global Marketing Solution s.r.l. ed in viasolidale Nespresso Italiana s.p.a. al pagamento delle differenze retributive pariad € 40.974,46, l’accertamento dell’inesistenza, inefficacia o nullità del termineapposto all’ultimo contratto di lavoro intermittente predisposto da GlobalMarketing Solution s.r.l., la condanna di detta società a riammetterla in servizio,nonché la condanna della medesima società in solido con Nespresso ItalianaNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026s.p.a. a saldarle le retribuzioni mensili non corrisposte dal 31.3.2019 e a versareall’INPS i contributi previdenziali sulle suddette somme.2.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha dichiarato che tra Gabriella Guerrini e Nespresso Italiana s.p.a. era incorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10.5. 2008,con diritto della lavoratrice all’inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario,ha condannato Nespresso Italiana s.p.a. a ripristinare detto rapporto di lavoro ea corrispondere alla Guerrini l’indennità risarcitoria ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015,nella misura di 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessoridalla pronuncia al saldo, nonché a corrisponderle l’importo di € 845,46 a titolodi differenze retributive maturate dal 10.5.2008 al 31.10.2009, oltre accessoridalle singole scadenze al saldo; ha inoltre condannato Nespresso Italiana s.p.aa regolarizzare la posizione contributiva della lavoratrice, versando all’IPS icontributi previdenziali ed assistenziali dovuti.3.

La Corte territoriale ha evidenziato che il contratto stipulato tra la Guerrinie Nespresso Italiana s.p.a. non aveva individuato un valido progetto, connotatoda specificità ed autonomia ed ha pertanto ritenuto l’automatica conversione opelegis del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato tra lesuddette parti in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione, inforza dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.4. Ha considerato le mansioni svolte dalla Guerrini riconducibili al 4° livellodel CCNL Terziario (“propagandista di prodotti con mansioni che non richiedonocognizioni di carattere scientifico”) ed ha ritenuto fondata la domanda diripristino del rapporto proposta nei confronti di Nespresso Italiana s.p.a.5.

Ha poi liquidato il danno ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010 edell’art. 28 d.lgs. n. 81/2015 e lo ha determinato in 9 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, sulla base delle dimensioni dell’impresa, dellaconsistenza occupazionale di Nespresso Italiana s.p.a. e delle circostanze che ilcontratto aveva avuto esecuzione per un periodo piuttosto breve e chel’appellante aveva reperito altra attività lavorativa; non ha ritenuto spettanti ledifferenze retributive rivendicate dalla Guerrini per il periodo successivo al31.10.2009 in quanto assorbite dalla suddetta indennità.Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/20266.

Ha riconosciuto alla Guerrini le differenze retributive a titolo di mensilitàaggiuntive per il periodo dal 10.5.2008 al 31.10.2009, calcolate sulla base deltrattamento previsto per il 4° livello del CCNL Terziario, per l’importocomplessivo di € 845,46.7. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo dell’appello principale propostodalla Guerrini, finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinatoalle dipendenze di Nespresso Italiana s.p.a. da data successiva, in ragionedell’asserita illiceità dei contratti di appalto intercorsi tra Nespresso Italianas.p.a. e Global Marketing Solution s.r.l.8.

Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo dell’appello principale, riguardantela misura dell’indennità risarcitoria liquidata in favore della Guerrini inconseguenza della trasformazione del rapporto di lavoro intermittente intercorsocon Global Marketing Solution s.r.l. in rapporto di lavoro a tempo pieno eindeterminato, ed ha ritenuto congrua la quantificazione dell’indennitàrisarcitoria disposta dal giudice di prime cure a carico di Global MarketingSolution s.r.l. nella misura di 9 mensilità.9. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo di ricorso incidentale propostoda Nespresso Italiana s.p.a., riguardante la condanna del committente ex art.29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in solido con l’appaltatrice e datrice di lavoroGlobal Marketing Solution s.r.l., al pagamento del credito retributivo in relazioneal periodo successivo al 6.12.2016, ha escluso la sussistenza della materia delcontendere sull’obbligo di manleva di Global Marketing Solution s.r.l.ed haritenuto assorbito il secondo motivo dell’appello incidentale di Nespresso Italianas.p.a., riguardante il regolamento delle spese di lite.10.

Avverso tale sentenza Nespresso Italiana s.p.a. ha proposto ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.11. Global Marketing Solution s.r.l., oltre a resistere con controricorso, haproposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.12. Gabriella Guerrini, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorsoincidentale condizionato.13. L’INPS ha resistito con mandato.Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 61 e 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 ratione temporisvigente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale considerato il contratto di lavoro a progetto intercorso traGabriella Guerrini e Nespresso Italiana s.p.a. privo dei requisiti e dei presuppostiindicati dall’art. 61 d.lgs. n. 276/2003 e per avere erroneamente applicato lasanzione di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 con motivazione nonimmune da vizi logici e giuridici.Evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo richiamato i principi espressidalla giurisprudenza di legittimità sulla specificità del contratto a progetto, nonha riscontrato una sovrapposizione dell’attività della Guerrini con l’oggettosociale della Nespresso, non ha verificato che il progetto fosse dotato dispecificità ed autonomia, ed ha effettuato una lettura solo parziale del contratto,senza ancorarsi a parametri giuridici certi e delimitati, svolgendo unragionamento del tutto tautologico.Aggiunge che la genericità e vaghezza devono essere collegate al progettocome concepito e stabilito dal committente, e non invece all’attività delcollaboratore.Deduce che il contratto aveva riportato ed individuato correttamente, nonchécoerentemente col dato normativo, il progetto stabilito dalla committenteNespresso, che si era esplicato in un’attività ben identificata (promozione dellevendite delle macchine da caffè) ed aveva espresso con chiarezza l’obiettivo chela società intendeva perseguire (incremento delle vendite, con l’obiettivo di 600macchine nei punti vendita nei quali si sarebbero svolte le promozioni),raggiungibile anche grazie all’attività partecipativa della collaboratrice, daritenersi funzionalmente collegata all’attività accessoria costituente il progetto,perseguita dalla società.Sostiene che ove la verifica sulla specificità ed autonomia del progetto siestenda fino all’accertamento in concreto delle modalità di svolgimentodell’attività del collaboratore in favore della pretesa committente, la norma diriferimento non sarebbe costituita dal primo comma dell’art. 69 d.lgs. n.Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026276/2003, ma dal secondo comma, ferma restando l’insindacabilità in giudiziodelle scelte imprenditoriali.2.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui prospetta una motivazionetautologica non immune da vizi logici ed una lettura parziale del contratto aprogetto, in quanto è proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ. e non denuncia un vizio motivazionale, né la violazione di canoniermeneutici.Questa Corte ha in proposito chiarito che in tema di ermeneutica contrattuale,l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio sitraduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile insede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero diviolazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 eseguenti cod. civ.; pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i duerichiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazionedelle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del meritosi sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168/2012;Cass. n. 9054/2013;

Cass. n. 10271/2016 e Cass. n. 3829/2021).Inoltre, nell’evocare l’accertamento in concreto delle modalità di svolgimentodell’attività del collaboratore, il ricorso da un lato conferma che in base alcontratto attività e progetto coincidevano, e dall’altro non coglie il decisum.La sentenza impugnata non ha accertato in concreto l’attività svolta dallaGuerrini, ma ha evidenziato che l’attività lavorativa che la lavoratrice erachiamata a svolgere in base al contratto coincideva con il preteso progetto, edha ritenuto generica sia l’indicazione dell’attività che dell’obiettivo indicati nelcontratto.Nella restante parte la censura è infondata.Questa Corte, nel precisare che l’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 nel testovigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, lett. f),Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026della legge n. 92/2012, prevede per la configurazione della fattispecie, oltre allapresenza di tutti i caratteri della figura delle collaborazioni coordinate econtinuative, anche la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici oprogrammi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestitiautonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto delcoordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente daltempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”, ha evidenziato che ilrisultato diventa un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale delprogetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità direalizzazione, in quanto l’interesse del creditore è relativo al perfezionamentodel risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in unospecifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione,differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di unaprestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato(Cass. n. 5418/2019).Conseguentemente, al committente viene chiesto di esplicitare ex ante, informa scritta (su cui Cass.

S.U. n. 7716/2016) l’obiettivo che il contratto siprefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore,che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo; in questa chiaveinterpretativa, il requisito di specificità deve riguardare tanto il progetto quantoil programma o la fase di lavoro, non ravvisandosi differenze concettuali tra idue termini.Si è inoltre chiarito che la nozione di “specifico progetto” quale derivadall’esegesi normativa, deve ritenersi consistere, tenuto conto delle precisazioniintrodotte nell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, in un’attività produttiva chiaramentedescritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultatofinale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttaviache la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attivitàeccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessivaIl progetto concordato non può comunque consistere nella merariproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsioneNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attivitàaziendale (Cass. n. 17636/2016), in quanto i termini in questione non possonoche essere intesi- pena il sostanziale svuotamento della portata della norma –come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dallamera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarieIl riferimento operato in sentenza alle modifiche apportate dalla legge n.92/2012 non è stato poi determinante della decisione, in quanto la stessa Corteribadisce che essa è inoperante ratione temporis.E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che in base alcontratto ha ritenuto l’attività della lavoratrice coincidente con il progetto, ed haritenuto generici sia l’attività che l’obiettivo indicati nel contratto,sostanzialmente rilevando che il contratto a progetto stipulato tra la Guerrini eNespresso Italiana s.p.a. si era limitato a prevedere la mera messa adisposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendalida parte della stessa Guerrini.3.

Con l’unico motivo, il ricorso incidentale proposto da Global MarketingSolution s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione con riferimento all’art.336, commi primo e secondo, cod. proc. civ., per avere la Corte territorialedichiarato la parziale riforma della sentenza di primo grado e per averlaconfermata nel resto.Evidenzia che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata sonoopposte a quelle contenute nella sentenza di primo grado, avendo la Corteterritoriale riconosciuto il ruolo datoriale di Nespresso Italiana spa dal 10.5.2008al 16.6.2023, avendo ordinato a Nespresso italiana s.p.a. di reintegrare lalavoratrice a far data dal 16.6.2023 ed avendola condannata al pagamento dellespese processualiSostiene che ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., anche la parte nonimpugnata della sentenza di primo grado subisce gli effetti della sentenza diappello.Deduce che il Tribunale di Genova, statuendo sul rapporto ripristinato dalTribunale di Milano, ha condannato Global Marketing Solutions s.r.l. aNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026reintegrare la Guerrini a far data dal 20.12.2023, nonché a corrisponderle altre12 mensilità ex art. 18 legge n. 300/1970; sostiene che anche tale pronuncia èstata caducata dalla sentenza impugnata.Richiama il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagatein esecuzione di una decisione successivamente riformata in appello sorge per ilsolo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiestoautomaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, evidenziandola necessità di evitare la violazione del principio del divieto di locupletazione deldanno.Aggiunge che in relazione allo stesso periodo di lavoro la Guerrini ha ottenutoil risarcimento del danno per tre volte in forza di altrettante pronunce emesseda giudici diversi (9 mensilità a carico di Global Marketing Solutions s.r.l. inforza di condanna del Tribunale di Milano, 9 mensilità a carico di NespressoItaliana s.p.a. in forza di condanna della Corte di Appello di Milano e 12 mensilitàa carico di Global Marketing Solutions s.r.l. in forza di condanna del Tribunaledi Genova) e che la lavoratrice risulta reintegrata presso Nespresso Italianas.p.a. dal 16.6.2023 e presso Global Marketing Solutions s.r.l. dal 20.12.2023.4.

Con l’unico motivo, il ricorso incidentale condizionato di Gabriella Guerrinidenuncia violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1223cod. civ., nonché per falsa applicazione dell’art. 32, comma 5 della legge n.183/2010 e dell’art. 28 d.lgs. n. 81/2015, per avere la Corte territorialeerroneamente applicato le tutele previste dall’art. 32, comma 5 della legge n.183/2010 e dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2015, in luogo delle tutele di diritto comune.5. L’eccezione di tardività del ricorso incidentale di Global Marketing Solutionss.r.l. sollevata dalla Guerrini è infondata.Il ricorso incidentale proposto da Global Marketing Solutions s.r.l.

ètempestivo, essendo stato depositato in data 3.1.2024, e dunque entro il terminedi 40 giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta in data 24.11.2023,come previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.6. Tale ricorso è fondato.Nella sentenza impugnata si rinvengono da un lato statuizioni di riforma dellasentenza di primo grado concernenti l’accertamento di un rapporto di lavoroNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026subordinato a tempo indeterminato tra Gabriella Guerrini e Nespresso Italianas.p.a. a far tempo dal 10.5.2008, la condanna di Nespresso Italiana s.p.a. aripristinare il suddetto rapporto di lavoro e a corrisponderle l’indennitàrisarcitoria ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015, nonché la condanna a corrisponderle ledifferenze retributive maturate dal 10.5.2008 al 31.10.2009, e dall’altro,statuizioni concernenti la conferma della sentenza di primo grado riguardo allatrasformazione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro a tempopieno ed indeterminato tra Global Marketing Solution e la Guerrini a far data dal6.12.2016, alla misura dell’indennità risarcitoria ex art. 28, comma 2, d.lgs. n.81/2015 liquidata in favore della Guerrini in conseguenza della suddettatrasformazione e la condanna alle spese di Global Marketing Solution s.r.l. infavore di Gabriella Guerrini.Non sono state oggetto di impugnazione le statuizioni della sentenza diprimo grado riguardanti la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente inrapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato tra Global Marketing Solutione la Guerrini a far data dal 6.12.2016 e la condanna alle spese di GlobalMarketing Solution s.r.l. in favore di Gabriella Guerrini, mentre è stata censuratala statuizione riguardante la misura dell’indennità risarcitoria ex art. 28, comma2, d.lgs. n. 81/2015 liquidata in favore della Guerrini in conseguenza dellasuddetta trasformazione, e la censura è stata rigettata.Come evidenziato da questa corte (v.

Cass. n. 5550/2021), è stato superatol’orientamento, che avrebbe portato all’inammissibilità del ricorso, secondo cuiil principio dettato dall’art. 336 cod. proc. civ., il quale opera senz’altro rispettoai capi di sentenza non impugnati autonomamente ma necessariamente collegatiad altro capo che sia stato impugnato, non potrebbe applicarsi riguardo a queicapi dipendenti che abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione, ovequesta sia stata rigettata, giacché in tal caso su tali capi si formerebbe ilgiudicato e l’interdipendenza tra essi e le altre statuizioni la cui impugnazionesia stata accolta verrebbe ad essere esclusa dalla stessa decisione sul gravame(così Cass. n. 12785/1992).Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026Questa Corte ha in proposito chiarito che l’effetto espansivo interno derivantedalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall’art. 336, commaprimo, cod. proc. civ., trova applicazione rispetto ai capi della pronuncia nonimpugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capoimpugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazioneseparata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso dipregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dall’eventualedecisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti (Cass.n. 5550/2021 cit.).Si è in particolare precisato che l’effetto espansivo interno della decisionedell’impugnazione sulla questione principale può sì incidere sulla questionedipendente modificandola rispetto a come era stata decisa nel precedente gradobenché non sia stata specificamente censurata, ma tale “modificabilità” dei capidi sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione alprincipio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, vaapplicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l’impugnazionedella statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione ladecisione sulla questione dipendente attribuendo perciò sempre al giudicedell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, postoche ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisionerelativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si pongain contrasto con quella sulla questione dipendente; in tal caso la direzione e ilimiti dell’intervento consentito al giudice dell’impugnazione sulla statuizionedipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi, con estremorigore, dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questioneprincipale e dai motivi posti a sostegno della medesima (Cass. n. 19937/2004;Cass. n. 23985/2019).Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che pur avendoaccolto l’appello della Guerrini alla sentenza di primo grado dichiarato lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato traGabriella Guerrini e Nespresso Italiana s.p.a. a far tempo dal 10.5.2008,condannato Nespresso Italiana s.p.a. a ripristinare il suddetto rapporto di lavoroNumero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026e a corrispondere alla Guerrini l’indennità risarcitoria ex art. 28 d.lgs. n.81/2015, nonché le differenze retributive maturate dal 10.5.2008 al 31.10.2009,ha confermato le statuizioni sui capi dipendenti della sentenza di primo grado,riguardanti la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto dilavoro a tempo pieno ed indeterminato tra Global Marketing Solution e laGuerrini a far data dal 6.12.2016, la misura dell’indennità risarcitoria ex art. 28,comma 2, d.lgs. n. 81/2015 liquidata in favore della Guerrini in conseguenzadella suddetta trasformazione e la condanna di Global Marketing Solution s.r.l.alla rifusione delle spese di lite in favore di Gabriella Guerrini.7.

Con l’unico motivo, il ricorso incidentale condizionato proposto da GabriellaGuerrini denuncia violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e dell’art.1223 cod. civ., nonché per falsa applicazione dell’art. 32, comma 5 della leggen. 183/2010 e dell’art. 28 d.lgs. n. 81/2015, per avere la Corte territorialeerroneamente applicato le tutele previste dall’art. 32, comma 5 della legge n.183/2010 e dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2015, in luogo delle tutele di diritto comune.8. Tale ricorso è infondato.Questa Corte ha infatti chiarito che il regime indennitario istituito dall’art. 32,comma 5, della legge n. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazionea progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della naturaa tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno diconversione (Cass. n. 24100/2019).9.

In conclusione, va rigettato il ricorso principale, va accolto il ricorsoincidentale proposto da Global Marketing Solution s.r.l. e va rigettato il ricorsoincidentale condizionato proposto da Gabriella Guerrini; la sentenza impugnatava dunque cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384cod. proc. civ. con il rigetto delle domande proposte da Gabriella Guerrini neiconfronti di Global Marketing Solution s.r.l.10. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità tra Nespresso Italiana s.p.a. e Gabriella Guerrini.Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/202611.

Stante il diverso esito dei gradi di merito, le spese di tutti i gradi delgiudizio vanno compensate per metà tra Global Marketing Solution e GabriellaGuerrini.12. Non va emessa alcuna statuizione sulle spese riguardo all’INPS, in quantonon ha svolto attività difensiva.13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e della ricorrente incidentale Gabriella Guerrini,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale propostoda Global Marketing Solution s.r.l. e rigetta il ricorso incidentale condizionatoproposto da Gabriella Guerrini, cassa la sentenza impugnata in relazione alricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da GabriellaGuerrini nei confronti di Global Marketing Solution s.r.l.;compensa le spese del giudizio di legittimità tra Nespresso Italiana s.p.a. eGabriella Guerrini;compensa per metà tra Global Marketing Solution e Gabriella Guerrini lespese di tutti i gradi del giudizio, ponendo a carico della Guerrini la residua parte,liquidata in € 1500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado, in €2000,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello e in € 2000,00, oltrespese generali in misura del 15% e accessori di legge per il giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale Gabriella Guerrini, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 24134/2023Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 20119/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria Leone