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Decreto — n. 20105/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20105/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20105/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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francesco Ursini-ricorrente-Mele Ivano, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tedeschi-resistente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1272/2024 depositata il02/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese essendosi la parte intimatalimitata al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5810/2025Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 20105/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 15/06/2026Antonella Pagetta

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ, art. 380 bis c.p; Decreto — n. 20105/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese essendosi la parte intimatalimitata al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5810/2025Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 20105/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 15/06/2026Antonella Pagetta

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio omissione del difensore mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese essendosi la parte intimatalimitata al deposito di memoria ex art.
art. 380 bis c.p
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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Testo completo

francesco Ursini-ricorrente-Mele Ivano, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tedeschi-resistente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1272/2024 depositata il02/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese essendosi la parte intimatalimitata al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5810/2025Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 20105/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 15/06/2026Antonella Pagetta