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Ordinanza — n. 19950/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by settlement; parties waived appeal in labor court conciliation session.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19950/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was extinguished after the parties mutually agreed to a settlement during the conciliation phase. The appellant formally renounced the appeal, which was accepted by the respondent, thereby terminating the proceedings. Consequently, the court declared the process extinct without issuing any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, ult. co., c.p.c.; When parties mutually agree to settle a cassation appeal during conciliation, the court declares the process extinct and dispenses with a ruling on costs.

Parole chiave

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labor law appeal mutual settlement waiver of appeal conciliation session extinction of process litigation costs cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ult. co., c.p.c.

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Testo completo

ngolo del pane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in Via Costantino n. 4, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.Gianni Emilio Iacobelli.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4213/2024 pubblicatain data 30/12/2024, n.r.g. 2379/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dalConsigliere dott. Francescopaolo Panariello.RILEVATO CHEAvverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Festa Massimo haproposto ricorso per cassazione, cui ha resistito L'Angolo del pane s.r.l. concontroricorso.La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso.Numero registro generale 13565/2025Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 19950/2026Data pubblicazione 15/06/2026La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte.CONSIDERATO CHELa rinunzia è intervenuta in sede di conciliazione sindacale, come risultadal relativo verbale sottoscritto dalle parti in data 12/01/2026, nel quale sonostate regolate anche le spese processuali.La predetta rinunzia è stata accettata e pertanto va dichiarata l’estinzionedel processo.Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/05/2026.La Presidentedott.ssa Antonella Pagetta