Italian Court dismisses appeal regarding employer's duty to pay availability allowance for public transport workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by public transport workers against a lower court ruling that partially awarded them an availability allowance. The workers argued that their claims regarding on-call duties were merely allegations rather than proven facts, yet the appellate court treated them as established performance. The Supreme Court held that interpreting procedural documents relies on general contract principles rather than judicial fact-finding, and since the workers had not specifically alleged actual work during availability periods, no allowance was due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 414, nn. 4) e 5), c.p.c.; Art. 12 ss. disp. prel. c.c.; Art. 1362 ss. c.c.: The interpretation of procedural acts by parties is governed by general contract principles regarding party intent, not judicial fact-finding criteria, meaning allegations of work performance without specific factual assertion do not constitute established availability duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
avv. Gaetano Basile, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Paoletti.ricorrentecontroSciò Giuseppe e Scaglione Fabrizio, elett. dom.ti presso la Cancelleria diquesta Corte, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Bianchini;Il Grande Luigi Angelo e Baratta Andrea, eletto dom.ti in Via Crescenzion. 25, Roma, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Longo.controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 408/2023 pubblicata indata 22/02/2023, n.r.g. 3502/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dalConsigliere dott.
Francescopaolo Panariello.1.- Giuseppe Sciò e gli altri odierni controricorrenti, indicati in epigrafe,sono dipendenti di ATAC spa, con funzione di responsabile di esercizio (R.E.)di cui all’art. 91 d.P.R. n. 753/1980, preposti, nell’ambito del servizio ditrasporto pubblico, ai cc.dd. impianti di traslazione, ossia ascensori, scaleNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impiantiassimilabili, curando ogni aspetto relativo all’efficienza tecnica, alla sicurezza,alla manutenzione e alla regolarità amministrativa degli impianti cui sonopreposti.Con ricorso al Tribunale di Roma deducevano di lavorare dalle 08,00 alle16,06, da lunedì a venerdì, ma di essere pure tenuti alla reperibilità per settegiorni su sette e, ogni giorno, in riferimento all’orario di apertura dei predettiimpianti e quindi da domenica a giovedì dalle 5,30 alle 24,15 e dal venerdì alsabato dalle 5,30 alle 2,15 del giorno successivo.
Lamentavano che la societànon avesse previsto turni di reperibilità, sicché essi dovevano essere semprereperibili, con gravi ripercussioni sulla loro vita professionale e personale,senza alcun riconoscimento economico. Allegavano al riguardo che la società,in applicazione di accordi aziendali del 2012, con la retribuzione di ottobre2012 aveva loro corrisposto quanto previsto in via collettiva, ma poi quellamedesima somma era stata recuperata mediante trattenuta sulla retribuzionedi maggio 2013.Chiedevano pertanto l’accertamento del loro diritto all’indennità direperibilità come regolata dagli accordi aziendali del 02/08/2012 e del06/08/2012 e, in subordine, ad un giusto compenso da liquidare in viaequitativa e la conseguente condanna della società al pagamento del dovuto.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglievaparzialmente il gravame interposto dai lavoratori e condannava ATAC spa apagare a ciascun appellante la somma ivi individualmente specificata.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) le questioni rilevanti sono due e cioè se gli appellanti, in qualità diresponsabili di esercizio preposti agli impianti di traslazione, abbianosvolto una prestazione lavorativa di reperibilità al di fuori dell’orario dilavoro e se tale prestazione di reperibilità debba essere remunerata econ quali parametri;b) non è condivisibile la tesi del Tribunale, secondo cui la prestazione direperibilità deve possedere i caratteri dell’eccezionalità eNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’occasionalità e deve essere connotata dall’inserimento e/o dallapartecipazione a turni di reperibilità;c) l’art. 1 d.lgs. n. 66/2003 fornisce una definizione di orario di lavoro, chenon comprende il tempo della “reperibilità”, prestazione quindi daconsiderarsi aggiuntiva ed estranea alla prestazione ordinaria dedottain contratto (Cass. ord. n. 7410/2018), oltre che qualitativamentediversa dalla prestazione di lavoro, poiché consiste nell’obbligo dellavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato,fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazionelavorativa da compiere sul luogo di lavoro e di raggiungere in bevetempo quel luogo (Cass. n. 14288/2011);d) qualora poi il lavoratore sia effettivamente chiamato durante il turno direperibilità ed esegua la prestazione lavorativa, egli ha dirittoall’ulteriore retribuzione spettante per le ore lavorate, inoltre alleeventuali maggiorazioni previste per il lavoro notturno o festivo; ma sulpunto la domanda degli appellanti è effettivamente generica in terminidi allegazioni di fatto e quindi il rigetto pronunziato dal Tribunale vaconfermato;e) per il servizio di reperibilità è invece dovuta una particolare indennità,indipendentemente dalla prestazione lavorativa, la quale viene a suavolta retribuita;f) in definitiva il mero obbligo di reperibilità non equivale a prestazionelavorativa e quindi non impone il riconoscimento di un giorno di riposocompensativo, ma comunque impone il riconoscimento di uncorrispettivo per il sacrificio che comporta (Cass. n. 3419/1998);g) il Tribunale si è limitato ad esaminare la domanda fondata sugli accordiaziendali, ma vi era pure quella subordinata di riconoscimento di uncompenso in via equitativa;h) gli appellanti, in quanto responsabili di esercizio, sono tenuti agliobblighi previsti dall’art. 91 d.P.R. n. 753/1980, fra cui quello dellareperibilità nei periodi interi di funzionamento del servizio di trasportocui erano preposti, quindi anche al di fuori dell’orario di lavoro e pursenza essere inclusi in turni specifici di reperibilità, peraltro non previstidalla normativa;Numero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026i) quindi si tratta di un obbligo che discende direttamente dalla legge eche, in quanto aggiuntivo a quello relativo alla prestazione lavorativa,va compensato ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;j) mancando una specifica previsione per i responsabili di esercizio, spettaal giudice determinare la remunerazione della reperibilità mediante isuoi poteri equitativi;k) per la determinazione dell’indennità di reperibilità se è vero che non èpossibile applicare in via analogica gli accordi collettivi del 2 e del 6agosto 2012, poiché l’analogia è consentita solo per le fonti normative,nondimeno quegli stessi accordi possono essere utilizzati per ladeterminazione equitativa, quindi 3 ore di retribuzione per i turni direperibilità e ulteriori 3 ore di retribuzione quale straordinarioforfettizzato aggiuntivo per la reperibilità nei fine settimana;l) si tratta del criterio utilizzato dagli appellanti nei loro conteggi, correttia seguito di ordinanza di questa Corte del 27/10/2022, con cui sonostati invitati ad escludere i giorni di assenza dal servizio.4.- Avverso tale sentenza ATAC s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi.5.- Sciò Giuseppe e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito concontroricorso.6.- La ricorrente ed i controricorrenti Scaglione Fabrizio e Sciò Giuseppehanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91, co. 3,d.P.R. n. 753/1980 e 4, co. 2, D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 18/02/2011per avere la Corte territoriale ravvisato in capo ai responsabili di esercizio unobbligo di reperibilità derivante direttamente dalla legge. In particolareaddebita ai Giudici di appello di avere utilizzato fonti normative applicabilisoltanto al “direttore di esercizio” e non anche al “responsabile di esercizio”.Precisa che nel D.M. 18/02/2011, l’art. 4, dettato per il “responsabile diesercizio”, richiama solo i commi 1^ e 2^ dell’art. 91 d.P.R. n. 753/1980, nonpure il comma 3^, che è quello contenente l’obbligo di reperibilità.Numero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il motivo è infondato.1.1.- Il d.P.R. n. 753/1980, intitolato “Nuove norme in materia di polizia,sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”,è un decreto legislativo – quindi una fonte primaria – emanato in virtù dellalegge delega a suo tempo conferita al Governo (legge 6 dicembre 1978, n.835, di delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia,sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).L’art. 91 d.P.R. n. 753 cit. dispone:“Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gliorgani di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali,secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai finidella sicurezza e della regolarità.
A tali effetti, in particolare, il direttore o ilresponsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamentiriguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti diconcessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici dellaM.C.T.C., delle regioni e degli enti locati territoriali, secondo le rispettiveirregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme leresponsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensidel codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delleaziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabiledell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio ditrasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestaresull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazionedelle relative mansioni.Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere inprossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale èpreposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio dellaM.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle lorofunzionamento del servizio stesso.Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttoreNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia,secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti”.Da tale norma si evince chiaramente che sia il direttore di esercizio, sia ilresponsabile di esercizio sono preposti ad impianti; in tale veste di “preposto”,entrambe le figure professionali rappresentano l’azienda “presso gli organi divigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo lerispettive attribuzioni” e rispondono “dell'efficienza del servizio ai fini dellasicurezza e della regolarità”, tanto che entrambe sono ritenute responsabili,ciascuna in relazione all’impianto cui è preposta, “verso detti organi per tuttele trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio” (co.In funzione di tale responsabilità lo stesso art. 91 impone agliamministratori delle aziende esercenti l’obbligo di “attribuire al direttore od alresponsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo delservizio di trasporto” (co. 2).Per garantire, quindi, la sicurezza degli impianti, il comma 3 dell’art. 91 cit.impone parimenti ad entrambe le figure professionali sia l’obbligo “di risiederein prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al qualeè preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio dellaM.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle lorodel servizio stesso”.
Coerentemente e conseguentemente, ad entrambe lefigure professionali è imposto, “in caso di temporanea assenza odimpedimento”, l’obbligo di “nominare un sostituto di … fiducia, secondo lemodalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti” (co. 4).I due obblighi – di residenza e di reperibilità – sono strettamente connessi,in quanto il primo si presenta strumentale all’effettività dell’adempimento delsecondo: solo se il preposto risiede nel comune dove si trova l’impianto (o inun comune limitrofo) può garantire in concreto la reperibilità e, quindi,l’effettività, la tempestività e, in ultima analisi, l’utilità dell’intervento in casodi necessità.Questa disciplina – comune ad entrambe le figure professionali – ècompletata con l’art. 90 d.P.R. n. 753 cit., secondo cui “L'incarico di direttoreo di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per iNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai finidella sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenzaregionale o degli enti locali territoriali” (co. 1);
“Ai fini della sicurezza,l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinatiall'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dellapersona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio …” (co. 2).1.2.- Con il decreto del Ministro dei trasporti del 5 giugno 1985 – recante“Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti eper gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuatimediante impianti funicolari aerei o terrestri”, avente natura regolamentareed emanato per la disciplina cui rinviano gli artt. 90 e 91 d.P.R. n. 753 cit.
–sono state differenziate le due figure in relazione alla tipologia e all’importanzadell’impianto cui sono preposti.Il D.M. cit, all’art. 1, nell’ambito dei “servizi di pubblico trasporto effettuatimediante impianti funicolari aerei o terrestri”, individua tre categorie:“A) funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune, funivie monofune con veicolia collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;B) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impiantiassimilabili;C) sciovie, slittinovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili”.E all’art. 2 dispone:“Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80, e per quanto attiene allasicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti considerati all'art. 1 deveessere preposto:a) un direttore dell'esercizio per gli impianti delle categorie A) e B);b) un responsabile dell'esercizio per gli impianti della categoria C)” (co. 1).Quindi l’incarico di preposizione ad un impianto è identico per le due figureprofessionali, essendo la distinzione ancorata unicamente alla tipologia eall’importanza dell’impianto affidato al preposto.Ne consegue che, proprio per garantire la sicurezza dell’impianto cui èpreposto, non solo per il “direttore di esercizio”, ma pure per il “responsabiledi esercizio” trova la sua piena giustificazione e razionalità logico-giuridical’obbligo di “essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso”(art. 91, co. 3, d.P.R. n. 753 cit.).Numero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026Anche sul piano delle descrizione delle funzioni specificamente attribuitealle due figure professionali, il D.M. cit. non contiene alcuna distinzione:- per il direttore di esercizio l’art. 3, al co. 2, dispone:
“Il direttored'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alleincombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e in particolare: …”;- per il responsabile di esercizio l’art. 4, al co. 2, dispone: “Il responsabiledell'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alleincombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93e 102 del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimentiindicati al precedente art. 3 per il direttore d'esercizio; assume altresìdirettamente anche le incombenze attribuibili al caposervizio”.Quindi per descrivere le funzioni di entrambe le figure professionali inesame le norme regolamentari richiamano in entrambi i casi unicamente icommi primo e secondo dell’art. 91, d.P.R. n. 753 cit., senza che ciò implichi,però, alcuna conseguenza sugli obblighi di residenza e di reperibilità, previstiper entrambe le figure professionali dal comma terzo dello stesso art.
91. Ciòse non altro in omaggio al principio di gerarchia delle fonti normative, per ilquale la fonte secondaria (il D.M. cit.) non può certo derogare alla fonteprimaria (il d.P.R. cit.) che quegli obblighi impone.La conferma di questa interpretazione – peraltro l’unica giuridicamenterispettosa del principio di gerarchia delle fonti – si rinviene nell’art. 13 D.M.cit. Tale norma regolamentare, intitolata “Documentazione per richiederel'assenso od il nulla osta per la nomina del direttore o del responsabiledell'esercizio”, dispone:“1.
Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezzadi cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, per la nomina deldirettore o del responsabile dell'esercizio di un impianto, l'azienda esercentepresenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza sucarta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:1) certificato di idoneità (anche in fotocopia autenticata);2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'aziendaesercente nomina la persona proposta direttore o responsabile dell'esercizioper l'impianto di cui trattasi, con la esplicita indicazione dei poteri e degliNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, delD.P.R. n. 753/80;3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incaricoe, quando ricorra, elenca tutti gli impianti per i quali, eventualmente, svolgele funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio, ovvero di assistentetecnico;4) certificato di residenza (solo se diversa da quella riportata nel certificatodi idoneità).2.
La persona proposta come direttore di esercizio, se non ha già residenzaanagrafica nel comune od in uno dei comuni ove sono ubicate le stazionidell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali sisvolge l'impianto stesso, deve altresì, in alternativa:a) presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire lapropria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darnedimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effettiè sufficiente peraltro documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessatodispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi difunzionamento dell'impianto;b) presentare apposita istanza di deroga all'obbligo di residenza stabilitoall'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80, motivandola adeguatamentee precisando se tale deroga viene richiesta per un determinato periodo ditempo ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso la istanza suddetta deveessere convalidata con l'esplicito consenso alla deroga da parte dell'aziendaesercente.3.
Per la persona proposta come responsabile dell'esercizio, se non ha giàresidenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicatele stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli neiquali si svolge l'impianto stesso, si applica la procedura di cui al precedentecomma secondo, sub a)”.Da tale norma si comprende come l’obbligo di residenza – e quindi ilconnesso obbligo di reperibilità – sia disciplinato, sul piano della fonteregolamentare, in modo ancora più stringente per il responsabile di esercizio.Quest’ultimo, infatti, se non ha già la residenza “nel comune o in uno deicomuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in unoNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso” cui èpreposto, può soltanto “presentare una dichiarazione con la quale si impegnaa stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi didarne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi …”,ma non può, in alternativa, “presentare apposita istanza di deroga all'obbligodi residenza stabilito all'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80 …”, facoltàalternativa di cui, invece, può avvalersi il direttore di esercizio.1.3.- Il D.M. del 1985 è stato “aggiornato” dal D.M. 18/02/2011, come sievince testualmente dal preambolo di quest’ultimo.La necessità di aggiornamento è dipesa dall’evoluzione degli impianti e,quindi, dall’esigenza di individuarne una più ampia tipologia, cui preporre undirettore di esercizio o un responsabile di esercizio.
Ed infatti all’art. 1 sonoora individuate le seguenti categorie di impianti:“A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impiantiassimilabili;B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impiantiassimilabili;C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili,montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”.Ai sensi dell’art. 2, co. 1, del nuovo D.M., “Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R.n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degliimpianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere prepostoun Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deveessere preposto un Direttore dell'Esercizio o un Responsabile dell'Esercizio”.Quindi mentre il direttore di esercizio può essere preposto a un impiantoappartenente ad una qualsiasi delle categorie individuate, il responsabile diesercizio può essere preposto soltanto ad un impianto appartenente allecategorie C oppure D.Per entrambe le figure professionali sussiste la preposizione ad unimpianto, per la sicurezza del quale restano imposti gli obblighi di residenzae di reperibilità dalla fonte primaria.Ed infatti anche l’art. 13 del nuovo D.M. ha formulazione analoga alNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026precedente.
Tale norma regolamentare (rubricata “Documentazione perrichiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Esercizioo del Responsabile dell'Esercizio”) dispone:“1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezzadi cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina delDirettore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto,l'azienda esercente presenta all'U.S.T.I.F. apposita domanda su carta legale,allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:
1) patentino diidoneità … ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del D.M. n. 1533;2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'aziendaesercente nomina la persona proposta Direttore dell'Esercizio o Responsabiledell'Esercizio per l'impianto di cui trattasi, con l'esplicita indicazione dei poterie degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondocomma, del D.P.R. n. 753/80;
3) dichiarazione con la quale l'interessatoaccetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolgele funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio ovvero diAssistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle del Direttore dell'Esercizioo Responsabile dell'Esercizio nelle Regioni a statuto speciale …;
4) certificatodi residenza o relativa autocertificazione.2. La persona proposta come Direttore dell'Esercizio per tutte le categoriedi impianti, o come Responsabile dell'Esercizio per gli impianti di categoria D,deve:
a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni neiquali sono ubicate le stazioni dell'impianto per cui si chiede la nomina, ovveroanche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso;b) presentare - qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera a) -motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91, terzocomma, del D.P.R. n. 753/80.3. La persona proposta come Responsabile dell'Esercizio solo per gliimpianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comuneo in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovveroanche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso,deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire lapropria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darnedimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effettiNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026è sufficiente documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato disponedi una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi difunzionamento dell'impianto”.Come il suo precedente omologo (art. 13 del D.M. del 1985), anche l’attualeart. 13 della fonte regolamentare impone dunque al responsabile di esercizioun obbligo di residenza più stringente di quello gravante sul direttore diesercizio, qualora sia preposto ad un impianto di categoria D: mentre per glialtri impianti è possibile sottrarsi al predetto obbligo mediante apposita“istanza di deroga”, per gli impianti di categoria C il responsabile di eserciziopuò solo differire ad un momento successivo all’incarico (comunque non oltresei mesi) l’adempimento dell’obbligo di residenza.Quindi per il responsabile di esercizio il legame – funzionale e strumentale– fra obbligo di residenza ed obbligo di reperibilità è più stringente di quelloriguardante il direttore di esercizio.1.4.- Da questo contesto normativo derivano precise conseguenze.Il fatto che l’art. 4 D.M. del 2011, per individuare le funzioni delresponsabile di esercizio, richiami solo i commi primo e secondo dell’art. 91d.P.R. n. 753/1980 – e non pure il terzo, nel quale sono espressamenteprevisti l’obbligo di residenza e quello di reperibilità – è irrilevante per varieragioni.
In primo luogo, nel precedente D.M. del 1985 anche per il direttoredi esercizio la descrizione delle funzioni (all’art.
3) era connotata dalmedesimo richiamo limitato ai commi primo e secondo dell’art. 91 d.P.R. cit.,sebbene ciò – secondo la stessa tesi della ricorrente – non avesse maisignificato che per tale figura professionale fosse escluso l’obbligo (diresidenza e quello) di reperibilità. In secondo luogo, nell’aggiornamentoapportato dal D.M. del 2011 vi è stata solo una formulazione letterale diversafra l’art. 3 (che richiama l’art. 91 tout court) e l’art. 4 (che invece richiamasolo i commi primo e secondo dell’art. 91), che tuttavia – nel contestonormativo sopra evidenziato – non assume alcun significato tale da indurread escludere, per il responsabile di esercizio, l’obbligo di reperibilità.Infine, non è priva di rilievo la complessiva formulazione dell’art. 4 D.M.del 2011, che comunque, al suo primo comma, nel descrivere le funzioni delresponsabile di esercizio, rinvia espressamente “agli stessi adempimentiindicati al precedente art. 3 per il Direttore dell'Esercizio”.
In virtù di taleNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026rinvio, dunque, anche sul piano letterale al responsabile di esercizio ècertamente riferibile l’intero art. 91 d.P.R. n. 753/1980, ossia ivi compreso ilsuo terzo comma, che impone i due obblighi di residenza e di reperibilità.In conclusione, il motivo va rigettato e vanno affermati i seguenti principidi diritto:“1) nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sul direttore di esercizioe sul responsabile di esercizio, in quanto preposti ad impianti, grava l’obbligodi essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio e, quindi, in casodi temporanea assenza od impedimento, l’obbligo di nominare un sostituto difiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti”;2) a fronte di tale obbligo di reperibilità – che non si sia tradotto in effettivaprestazione lavorativa, altrimenti spettando anche la retribuzione perl’ulteriore tempo lavorato – il principio di corrispettività di cui all’art. 2094 c.c.impone di riconoscere al lavoratore il diritto ad un compenso, tenuto contosia dell’utilità che la predetta reperibilità garantisce al datore di lavoro, siadella sua maggiore o minore penosità per il lavoratore in relazione ai giorni(feriali e/o festivi) nei quali è garantita e alla sua durata;3) il corrispettivo dell’obbligo di reperibilità, se non è determinato dalcontratto individuale o da quello collettivo, deve essere determinato dalgiudice ai sensi dell’art. 2099 c.c., anche secondo equità ex art. 1374 c.c.”.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 414, nn.
4) e5), c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato come “allegazioni” intermini di “svolgimento di una prestazione di reperibilità” quelle che ilavoratori avevano dedotto come mere affermazioni nella parte in diritto delricorso introduttivo, in tal modo sanando il vizio di allegazione in cui eranoincorsi i ricorrenti.Il motivo è inammissibile, perché l’odierna ricorrente non prospetta alcunerrore interpretativo dell’atto introduttivo del giudizio. E dunque non può cheribadirsi che l’interpretazione dell’atto processuale è un accertamento di fatto,come tale riservato al giudice di merito e, quindi, insindacabile in sede dilegittimità, eccetto che per eventuale violazione dei criteri di ermeneuticanegoziale, nella specie non prospettata.
Infatti, in più occasioni, anche in sedenomofilattica, questa Corte ha già affermato che in tema di interpretazioneNumero registro generale 10252/2023Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 19944/2026Data pubblicazione 15/06/2026dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica,dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp.prel.c.c., in ragionedell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli attinormativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorrefare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 ss. c.c., chevalorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia dicontratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022;
Cass. n.4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008).Infine, una volta riconosciuto che l’obbligo di reperibilità ha fonte legale –come ha ritenuto la Corte territoriale – è irrilevante che, nella parte in fattodell’atto introduttivo, non fosse stata specificamente allegata l’avvenutaprestazione lavorativa durante la reperibilità. Peraltro, laddove prospettata,questa prestazione avrebbe dato luogo ad una diversa domanda, volta adottenere non un’indennità ma una vera e propria retribuzione. E taledomanda, pure proposta a suo tempo dai lavoratori, è stata rigettata anchedalla Corte d’appello proprio sul rilievo della genericità della relativaallegazione in punto di fatto.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,diversificate in considerazione della memoria depositata solo da alcunicontroricorrenti e non dagli altri.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00 in favore di Il Grande Luigi Angelo e Baratta Andrea ed in euro6.000,00 in favore di Scaglione Fabrizio e Sciò Giuseppe, in ogni caso oltreeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali eaccessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/05/2026.
La Presidentedott.ssa Antonella Pagetta