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Decreto — n. 19883/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 19883/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the failure of the appellant to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. The appellant argued for a review of the administrative decree, while the opposing party contended that the statutory deadline had been strictly observed. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: The failure to request a decision on a cassation proposal within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty-day deadline Art. 380-bis c.p.c. waiver of appeal procedural default spese di esecuzione estinzione del debito azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20914/2024Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 19883/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

di Giustizia;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 252/2024 emessa da Corte di appello diMESSINAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20914/2024Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 19883/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich