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Decreto — n. 19872/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19872/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, represented by Franco Boldrini, did not act to preserve the right to appeal despite the procedural deadline expiring. Consequently, the court ruled the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the appellate court's proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40-day procedural deadline extinction of proceedings litigation costs award waiver by inaction notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1273/2026Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 19872/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

presentati e difesi dall’Avv. FrancoBoldrini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 255/2025 emessa dalla Corte d’Appello diAnconaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1273/2026Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 19872/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich