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Decreto — n. 19866/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Civil Court dismisses appeal due to failure to request decision within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 19866/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing a debt collection entity, had previously lost an appeal against INPS in Salerno but neglected to act on the settlement offer. Consequently, the court ruled that the litigation was abandoned and ordered the appellant to bear all costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ. The failure to request a decision within the prescribed time limits constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings failure to request decision statutory time limit waiver of appeal costs allocation settlement proposal Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
34 del 2022 della Corte d’appello di Salerno,depositata il 24 febbraio 2022 (RG 600/2019),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
34 del 2022 della Corte d’appello di Salerno,depositata il 24 febbraio 2022 (RG 600/2019),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

o tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraconferita in calce al ricorso, dall’avvocato UGO DELLA MONICA, condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUERRA, constudio in ROMA, VIA MOROSINIricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINOSGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,ANTONIETTA CORETTI, ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEintimataAvverso la sentenza n. 34 del 2022 della Corte d’appello di Salerno,depositata il 24 febbraio 2022 (RG 600/2019),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);Numero registro generale 18537/2022Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 19866/2026Data pubblicazione 15/06/2026la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese,liquidate secondo soccombenza esclusivamente a favore dell’Istituto,che ha resistito con controricorso, nella misura indicata in dispositivo,alla stregua del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifonderealla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -