Italian court rules Arezzo court has jurisdiction over public employee mobility transfer case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the Arezzo court competent to hear a dispute regarding a public employee's right to a voluntary transfer. The lower court had initially ruled in favor of Salerno, arguing that the exclusive territorial rule for public administration employees should apply based on the employee's current office location. The court rejected this, stating that voluntary mobility under the relevant law constitutes a novation of the existing contract rather than a new relationship, thereby maintaining the original court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413, comma 5 c.p.c.; Art. 30 d.lgs. n. 165/2001: In cases of voluntary mobility between public administrations, the original employer remains the functional link to the relationship, preserving the jurisdiction of the court where the employee's current office is located.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
mento pendente tra:BALDI TORQUATO, rappresentato e difeso dagli avvocatiMAURIZIO AVAGLIANO, MARCELLO MUROLO;- resistente -2026 contro2265 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO;nonché controREGIONE CAMPANIA;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGAPIRONE, ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 23892/2025Numero sezionale 2265/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 19851/2026Data pubblicazione 15/06/20261. il dott.
Torquato Baldi, quale dipendente della ASL ToscanaSud Est, ha convenuto innanzi al Tribunale di Arezzo, infunzione di giudice del lavoro, l’Azienda Sanitaria Locale diSalerno e la Regione Campania al fine di veder accertato ildiritto ad essere «assunto dall'ASL di Salerno in virtù ditrasferimento per mobilità extra-regionale ai sensi dell'art. 30del d. lgs. n. 165/2001».2. con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale adito si èdichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunaledi Salerno;3. riassunto il giudizio, il Tribunale di Salerno, con ordinanza del26 novembre 2025, ha richiesto a questa Corte il regolamentod’ufficio della competenza;ha diffusamente argomentato che nella specie debba trovareapplicazione, riguardo al rapporto di pubblico impiego delricorrente in essere alla data del deposito del ricorso, il «foroesclusivo» previsto con riferimento ai rapporti di lavoro alledipendenze delle pubbliche amministrazioni e piùspecificamente il quinto comma dell’art. 413 c.p.c., il qualeprevede la competenza territoriale del giudice nella cuicircoscrizione ha sede l’ufficio al quale dipendente è addetto (oa cui era addetto al momento di cessazione del rapporto), nonpotendo venire in rilievo gli altri criteri di collegamento previstidallo stesso articolo;il Tribunale ha accertato come «documentato che il ricorrente,alla data di deposito del ricorso (presso il Tribunale di Arezzo),era addetto presso il Servizio di Prevenzione e Protezionedell’Azienda USL Toscana Sud EST sede di Arezzo in qualità diDirigente Professioni Sanitarie Tecnico della Prevenzione», perNumero registro generale 23892/2025Numero sezionale 2265/2026cui ha sollevato il conflitto ritenendo competente il giudNiucmee rod dei rla ccolta generale 19851/2026Data pubblicazione 15/06/2026lavoro presso il Tribunale di quella circoscrizione;4. la difesa del Baldi ha depositato scritture difensive ex art. 47,u.c., c.p.c., indicando come competente il giudiceoriginariamente adito;5. l’Ufficio della Procura Generale ha concluso perché vengadichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Arezzo;6. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1.ai sensi dell’art. 413, comma 5, c.p.c., «competente perterritorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alledipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cuicircoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addettoo era addetto al momento della cessazione del rapporto»;si tratta di un foro esclusivo e inderogabile (Cass. n.11831/2002), rispondente alla finalità generale di apprestare alpubblico dipendente una tutela analoga a quella riconosciuta, aifini della electio fori, al prestatore che sia parte di un rapportotra privati, tanto che più volte è stata evidenziata l’esigenza direndere più funzionale e celere il processo radicando lacognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza deldipendente dove svolga l’attività lavorativa e prestieffettivamente servizio (cfr.
Cass. n. 3111/2012; Cass. n.6458/2018; Cass. n. 506/2019);2. nella specie è accertato che, al momento dell’introduzionedel giudizio, il lavoratore fosse alle dipendenze della AziendaUSL Toscana Sud Est adibito ad un ufficio avente sede nelcircondario del Tribunale di Arezzo e, sulla base di tale rapportoNumero registro generale 23892/2025Numero sezionale 2265/2026lavorativo, ha chiesto accertarsi il diritto alla mobilità volNounmtearor diia ra ccolta generale 19851/2026Data pubblicazione 15/06/2026ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 presso la ASL di Salerno;3. alla controversia non può trovare applicazione il più generaleprincipio affermatosi in tema di pretese all’assunzione ocomunque di pretese riguardanti rapporti di lavoro non ancorain essere, secondo cui la competenza si fissa sulla base di unac.d. equazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto dilavoro virtuale, nel senso che competente per territorio è ilgiudice che sarebbe competente ove il rapporto di cui sipretende la costituzione o l’accertamento esistesse già (Cass.,Sez. .Un., n. 11043/2001);infatti, la mobilità volontaria realizza un’ipotesi di cessione delcontratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto dipubblico impiego, di modo che la mobilità ex art. 30 d. lgs.165/2001 non comporta la nascita d’un nuovo e diversorapporto di lavoro, ma soltanto una sua novazione nel latosoggettivo datoriale (tra le molte, Cass. n. 16846/2016;
Cass.n. 24724/2014; Cass., Sez. Un., n. 26420/2006);4. per analoga ragione non possono trovare applicazione i criterisuccedanei e residuali richiamati dal comma 7 dell’art. 413c.p.c., ai quali ha fatto ricorso questa Corte laddovel’amministrazione datrice di lavoro fosse estranea al rapportolitigioso (cfr. Cass. n. 29438/2022; Cass. n. 26067/2023),mentre nel caso di cessione di un contratto ex art. 30 d. lgs. n.165/2001 il datore di lavoro cedente, presso cui presta servizioil dipendente al momento del ricorso introduttivo, non può certodirsi estraneo al rapporto controverso (cfr.
Cass. n.11593/2008), risultando, anzi, il rapporto di lavoro in esserecon la pubblica amministrazione in collegamento funzionale conquello da costituire con la pubblica amministrazione cessionaria(cfr. Cass. n. 162/2019; Cass. n. 27565/2020);Numero registro generale 23892/2025Numero sezionale 2265/20265. pertanto, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., deve essere dicNhuimaerroa dtia ra ccolta generale 19851/2026Data pubblicazione 15/06/2026la competenza del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dellavoro, originariamente adito dal lavoratore, innanzi al qualedovrà essere riassunta la causa nel termine di legge ex art. 50c.p.c.; il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causaprovvederà anche alla liquidazione delle spese della presentefase.
P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo, infunzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essereriassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dallacomunicazione della presente ordinanza.Spese al definitivo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 23892/2025Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 19851/2026Data pubblicazione 15/06/2026