Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond within the mandatory 40-day period. The primary party argued for review of the lower court's decision regarding INPS benefits, while the opposing side contended the procedural lapse rendered the appeal void. The court ruled that the delay constituted a formal renunciation of the right to appeal, thereby terminating the proceedings without substantive examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ANDRO, ROSETTANI RENZO, TONTI SPURIO MARCO,rappresentati e difesi dell’avvocato Elisa Bonciani, con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché controI.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio,Ester Ada Vita Sciplino, Emanuele De Rose con domicilio digitalep.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente al ricorso principale e incidentale-Numero registro generale 25351/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 19843/2026avverso la SENTENZA n. 221/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLOData pubblicazione 15/06/2026di ANCONAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Quanto al ricorso incidentale proposto dai lavoratori, sievidenza che questa Corte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass.n. 7553/2025) che, in caso di inammissibilità del ricorso principale,il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334,secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza variferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevantese sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza delcontroricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazionenon procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunquel’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum”evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltantoalla parte ricorrente principale.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna Trenitalia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida nei confronti dell’I.N.P.S. in Euro 2.160,00 enei confronti dei lavoratori controricorrenti in complessivi euro3.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich