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Decreto — n. 19842/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19842/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed judgment within the statutory 40-day period. The appellant argued for a review of the lower court's sentence, while the opposing party contended that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within forty days constitutes a legal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed judgment withdrawal forty-day deadline renunciation by silence litigation costs allocation tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23798/2025Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 19842/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 1797/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23798/2025Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 19842/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich