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Ordinanza — n. 19760/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes tax deduction rules apply to pension overpayments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19760/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the National Pension Fund was formally withdrawn by the respondent party before the court's deliberation. Although the fund argued that tax deductions should be applied to the restitution of pension overpayments, the withdrawal extinguished the legal proceedings entirely. The court noted that even if the appeal had proceeded, the specific tax provision cited was not yet in force at the time of the appeal's notification.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. d-bis) del d.P.R. n. 917 del 1986; Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, rendering substantive analysis of tax deduction applicability moot.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings pension overpayment tax deduction rules cassation appeal dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. n. 917 del 1986
3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, comma 1, lett.
Art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973
All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 390, c.p.c.
Art. 391, primo comma, c.p.c.
390 c.p.c.La rinuncia, difatti, risulta ritualmente sottoscritta dalla partericorrente e dal suo difensore munito di procura speciale,nonché notificata alle altre parti processuali.Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, inapplicazione dell’art. 391, primo comma, c.p.c.- 3 -3.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2691 del 2024
Cass. n. 35013 del 2025
Cass. n. 23509 del 2025

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Testo completo

ro2133 MELETTI ANDREA, MELETTI GIANLUCA, MELETTI NICOLA,RAGAZZI MARIA, tutti nella qualità di eredi di MELETTILUCIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA CAMPILII;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 768/2019 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 338/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.Numero registro generale 3750/2020Numero di raccolta generale 19760/20261. Il Tribunale di Bologna accolse la domanda proposta dDaalt a pubblicazione 14/06/2026ragioniere Luciano Meletti – titolare dal 1° aprile 2004 dipensione di vecchiaia erogata dalla Cassa Nazionale diPrevidenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periticommerciali – e, riconosciuto il diritto di Meletti al ricalcolo dellapensione mediante applicazione alla “quota A” del criterio delc.d. pro-rata, condannò la Cassa al pagamento delle differenzematurate.2.

La CNPR diede spontanea esecuzione alla sentenza versandoquanto dovuto in base alla pronuncia del Tribunale e, alcontempo, propose gravame.3. La Corte d’appello rigettò l’appello della Cassa, confermandola sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della Corte territoriale propose ricorsoper cassazione la CNPR. Nel giudizio si costituirono gli eredi diLuciano Meletti, nel frattempo deceduto. Con ordinanza n. 4676del 2019 questa Corte accolse il ricorso affermando il principioin base al quale per il calcolo della “quota A” di pensioneprecedente al 2007 occorre computare un’unica quota inapplicazione del regime previsto dall’art. 49 del Regolamentodel 1997, non di ogni singolo criterio di calcolo via via modificatonel tempo.

Pertanto, cassò la sentenza impugnata rinviando allaCorte d’appello in diversa composizione.5. Con la sentenza n. 768/2019 la Corte d’appello di Bologna hacondannato la Cassa a corrispondere dalla sua decorrenza unapensione di vecchiaia determinata, quanto alla “quota A”, conriferimento alla disciplina di cui all’art. 49 del Regolamentodell’anno 1997, oltre interessi dal dovuto al saldo, e condannatopro quota gli eredi di Luciano Meletti a restituire quantoeventualmente percepito in più al netto delle ritenute di legge.- 2 -6. Avverso detta pronuncia la Cassa ha proposto ricorsoN umpeeror r egistro generale 3750/2020Numero sezionale 2133/2026cassazione.

Gli eredi di Luciano Meletti hanno resistito mNeudmiearon dti era ccolta generale 19760/2026controricorso, illustrato da memoria. Data pubblicazione 14/06/20267. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del d.P.R. n. 917del 1986, e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere laCorte d’appello condannato gli eredi di Meletti alla restituzionedi quanto percepito in più rispetto a quanto dovuto al netto enon al lordo delle ritenute fiscali.La Cassa deduce che tale statuizione è in contrasto con l’art. 10,comma 1, lett. d-bis), cit., il quale consente il recupero delleimposte trattenute al momento dell’erogazione delle somme,successivamente restituite, operando la deduzione nei limitidella capienza del reddito imponibile dichiarato nel periodod’imposta di restituzione.

Sostiene, inoltre, che la decisioneimpugnata si fonda su di un presupposto errato, ossia che leritenute fiscali non sono mai entrate nella sfera patrimoniale delcontribuente.2. Prima dell’adunanza camerale è stato depositato atto dirinuncia al ricorso conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c.La rinuncia, difatti, risulta ritualmente sottoscritta dalla partericorrente e dal suo difensore munito di procura speciale,nonché notificata alle altre parti processuali.Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, inapplicazione dell’art. 391, primo comma, c.p.c.- 3 -3.

Le spese del giudizio di legittimità possono esNsumeerreo r egistro generale 3750/2020Numero sezionale 2133/2026compensate per intero, atteso che:

a) soltanto in Nuemeproo dci ara ccolta generale 19760/2026successiva alla notifica del ricorso in esame questa Corte hDaat a pubblicazione 14/06/2026avuto occasione di affermare il principio di diritto secondo cui,in caso di riforma della sentenza di condanna dell’enteprevidenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore,tale ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimoabbia effettivamente percepito e non può pertanto pretenderela restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entratenella sfera patrimoniale del dipendente (v. Cass. n. 2691 del2024);

b) il ricorso risulta notificato prima dell’entrata in vigoredell’art. 10, comma 2bis, del Tuir (d.P.R. n. 917 del 1986),inserito dall’art. 150, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (c.d.“decreto rilancio”), convertito in l. n. 77 del 2020, secondo cui«Le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1, seassoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenutasubita e non costituiscono oneri deducibili».4. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1quater, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesid’integrale rigetto o di declaratoria di inammissibilità o diimprocedibilità del ricorso (v. Cass. n. 35013 e 23509 del 2025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito- 4 -