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Ordinanza — n. 19636/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period starts from 2010 deferral date, not 2010 appeal date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19636/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding the prescription of social security contributions. While the lower court held the five-year prescription period began on June 16, 2010, the INPS argued it should start from July 6, 2010, based on a specific 2010 decree. The court found the lower court erred in applying the statutory deferral rule and ordered the case remitted for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 421 c.p.c.; Art. 1, co. 1 d.P.C.m. 10/06/2010; The prescription period for social security contributions to the INPS separate management begins upon the expiration of payment deadlines, with the start date determined by the applicable deferral decree rather than the date of the initial claim.

Parole chiave

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social security contributions prescription period INPS separate management statutory deferral decree remittitur for retrial civil code article 2935 procedural law article 421 contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 1, co. 1 d.P.C.m. 10/06/2010
Art. 2, co. 26 l. n. 335/95
Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11, conv. con modif. in l. n. 111/11

Giurisprudenza citata

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Cass. 32683/22
Cass. 24584/24
Cass. 10273/21
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 27021/2022 — snciv
Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts when payment deadlines expire, including deferred terms. Verdict: allowed.
Ordinanza — n. 11589/2025 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, upholding prescription of social security contributions due to lack of intentional debt concealment.
Ordinanza — n. 37528/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual evidence regarding interruption of prescription period.
Ordinanza — n. 34608/2022 — snciv
Cassation court allows INPS claim by ruling that a 2010 decree extended the contribution payment deadline to July 6, 2010. The lower court incorrectly applied a five-year prescription period starting from June 16, 2010, ignoring the statutory extension. The court reversed the decision because the payment deadline was legally deferred, making the claim timely despite the late notice. This establishes that administrative decrees extending payment terms reset the prescription clock for social security contributions. The ruling clarifies that the extended deadline applies to all professionals in the relevant sector, not just those meeting specific fiscal thresholds. Consequently, the case is remanded for a new trial with corrected application of the prescription rules.
Ordinanza — n. 33167/2022 — snciv
Cassation court allows INPS claim against engineer, ruling the 2009 decree extended the payment deadline beyond the 2014 notice date.

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Testo completo

inproprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DEROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI;2026 - ricorrenti -2128 controSTANCAMPIANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall' avvocatoROSA SCAGLIONE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1472/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 299/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta daGiuseppe Stancampiano avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi dovuti inseguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata perl’anno 2009. L’ulteriore avviso di addebito, pur oggettodella sentenza d’appello, è rimasto estraneoall’impugnazione.Riteneva la Corte d’appello che fosse maturata laprescrizione, in quanto l’atto interruttivo era del30.6.2015 e il dies a quo della prescrizione quinquennaledoveva indicarsi nella data del 16.6.2010, come noncontestato dall’Inps.Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di Cartolarizzazionedei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., per un motivo.Giuseppe Stancampiano resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione all’art.1, co.1d.P.C.m., nonché agli artt.2, co.26 l. n.335/95, 18, co.12d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, per nonavere la Corte applicato il d.P.C.m. 10.6.2010, conconseguente individuazione del dies a quo dellaprescrizione al 6.7.2010.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026Va premesso che il ricorso non è inammissibile peromessa esposizione dei fatti di causa, poiché esso indica,sia tramite richiamo alla sentenza impugnata siamediante specificazione propria nel corpo del motivo,quale fosse l’oggetto dell’originaria domandad’opposizione e quale sia stato l’esito avuto dalla stessain primo e secondo grado.Ancora in via preliminare è da escludere che il ricorso siainammissibile per intervenuto giudicato interno sul diesa quo della prescrizione, individuato nel 16.6.2010, nonavendo l’Inps contestato in appello tale punto.Come ritenuto da questa Corte, il giudicato si forma suun’unità minima di decisione che ricollega a un fatto,qualificato da una norma, un determinato effetto, einveste la statuizione che dichiara prescritto un diritto enon le mere affermazioni, inidonee a costituire unadecisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecieestintiva, come la decorrenza del dies a quo(Cass.32683/22).Tanto premesso, il ricorso è fondato.Con orientamento consolidato cui va dato seguito,questa Corte ha affermato che la prescrizione deicontributi previdenziali dovuti alla gestione separataInps decorre dal momento in cui scadono i termini per illoro pagamento e si applica il differimento previstodall'art.1, co.1, d.P.C.m. 10/06/2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 (Cass.24584/24,Cass.10273/21).Nel caso di specie, l’interruzione si ebbe in data30.6.2015, e dunque entro il quinquennio decorrente dal6.7.2010, data di differimento fissata dal d.P.C.m.10.6.2010.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026La sentenza va dunque cassata, non essendosi attenutaal suesposto principio, con rinvio alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, per i conseguentiaccertamenti e per la statuizione sulle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appellodi Palermo, in diversa composizione, anche per le spesedi lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26La PresidenteLucia Esposito