Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after proposal of settlement was made.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days following a formal proposal of settlement. The appellant, representing a private entity against INPS, had previously challenged an appellate court ruling regarding social security contributions. The court ruled that the procedural silence constituted a waiver of the right to continue the litigation, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: If a proposal of settlement is made and the party does not request a decision within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
onferita in calce al ricorso, dall’avvocato MICHELE MARRA,con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensorericorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZOSTUMPO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centraledell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 2377 del 2023 della Corte d’appello di Napoli,depositata il 12 giugno 2023 (RG 644/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese,Numero registro generale 19613/2023Numero sezionale 730/2026Numero di raccolta generale 19626/2026Data pubblicazione 13/06/2026liquidate secondo soccombenza (nel ricorso, a pagina 11, si richiamaunicamente dichiarazione di esenzione dal contributo unificato, nonrituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.) nella misuraindicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia edell’attività difensiva svolta;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifonderealla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 1.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -