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Decreto — n. 19625/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the appellant after the court proposed a settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 19625/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished due to the appellant's failure to request a decision following a proposed settlement. The appellant, representing a private entity against INPS, had not exercised their right to decide within the statutory forty-day period after the proposal was communicated to both parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the proceedings to terminate without assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: When a settlement proposal is communicated to the parties and the appellant fails to request a decision within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement proposal statutory period extinction of proceedings INPS litigation civil procedure code deemed withdrawal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
914 del 2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 28 settembre 2023 (RG 475/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
914 del 2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 28 settembre 2023 (RG 475/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
914 del 2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 28 settembre 2023 (RG 475/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 23184/2023Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19625/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero versata in atti ai sensi dell’art. 152 disp.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att.cod. proc. civ
civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 23184/2023Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19625/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero versata in atti ai sensi dell’art. 152 disp.

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Testo completo

ain calce al ricorso, dall’avvocato MAURIZIO PAPA, con domicilio elettopresso l’indirizzo PEC del difensorericorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalleavvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 914 del 2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 28 settembre 2023 (RG 475/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 23184/2023Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 19625/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero versata in atti ai sensi dell’art. 152 disp. att.cod. proc. civ. e già vagliata nella sua ritualità nella sentenza d’appello;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio; spese irripetibili.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -