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Decreto — n. 19623/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to applicant's failure to request decision within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 19623/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the forty-day period following notification of the settlement proposal. The material facts show the applicant, represented by Massimo Urso, did not exercise the right to demand a ruling as required by the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without further substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed time limit following a settlement proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal settlement proposal notification statutory time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code Italian appellate jurisdiction procedural default

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
531 del 2023 del Tribunale di Cosenza,depositata il 31 marzo 2023 (RG 4977/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
531 del 2023 del Tribunale di Cosenza,depositata il 31 marzo 2023 (RG 4977/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
531 del 2023 del Tribunale di Cosenza,depositata il 31 marzo 2023 (RG 4977/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 19353/2023Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 19623/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 19353/2023Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 19623/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp.

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Testo completo

tain calce al ricorso, dall’avvocato MASSIMO URSO, con domicilio elettopresso l’indirizzo PEC del difensorericorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalleavvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 531 del 2023 del Tribunale di Cosenza,depositata il 31 marzo 2023 (RG 4977/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 19353/2023Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 19623/2026Data pubblicazione 13/06/2026le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù di ritualedichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,richiamata nelle conclusioni del ricorso a pagina 14;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio; spese irripetibili.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -