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Decreto — n. 19561/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19561/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant argued for the continuation of the proceedings against the lower court's decree, while the opposing party contended that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal, thereby terminating the case and awarding costs to the respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a legal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal proposed settlement statutory period extinction of proceedings legal renunciation Code of Civil Procedure court costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
4006/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 21427/2025Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 19561/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 21427/2025Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 19561/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

omicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia, pubblicato il 16/09/2025,R.G.N. 4006/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.Numero registro generale 21427/2025Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 19561/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich