Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, represented by Stefano Bellomo, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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razione Straordinaria inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Stefano Bellomo-ricorrente-controInps, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamenteagli avvocati Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio-controricorrente-controCenciarelli Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.15335/2025 depositatoil 13/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25720/2025Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 19453/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Carla Ponterio