Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the legal representative of the company, did not act to preserve the right to appeal the lower court's ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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azione Straordinaria inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Stefano Bellomo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Ester AdaSciplino, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi-controricorrente-controGiolitti Lara, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Russo-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.161/2026 depositato il09/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3190/2026Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 19432/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario di Lara Giolitti.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Carla Ponterio