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Ordinanza — n. 19411/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against Inps ruling confirming son's direct farmer status for contribution obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19411/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Caterina Anselmi's appeal against the Rome Court of Appeal's decision confirming Eligio Mechelli's status as a direct farmer. The lower courts found that Mechelli habitually and prevalently participated in the family agricultural business, satisfying statutory requirements for direct cultivation. The Supreme Court upheld this finding, rejecting the appellant's argument that the lower court failed to verify temporal and income prevalence parameters.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 1047/1957; Artt. 2 e 3 legge n. 9/1963: The qualification of a family member as a direct farmer requires proving habitual and exclusive or prevalent manual cultivation or livestock management, which constitutes the main source of income and time commitment.

Parole chiave

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direct farmer status family agricultural business social security contributions family co-adjutor Cassazione Roma Inps contribution obligation habitual cultivation partecipazione alla procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. –è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 1 legge n. 1047 del 1957
–è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 dellalegge n.
Artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 1963
Art. 2698 c.c.
9 del1963 in relazione all’art. 2698 c.c.4.1.
Art. 74 del d.lgs. n. 276 del 2003
- èdedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 del d.lgs.n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art.
art. 2698 c.c
9 del1963 in relazione all’art. 2698 c.c.4.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15869 del 2017
Cass. n. 30261 del 2022
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Testo completo

DENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO,1838 EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4518/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 1359/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 19411/20261. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata iDnat a pubblicazione 12/06/2026epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, a suavolta, aveva respinto il ricorso di Caterina Anselmi, titolare diimpresa agricola, volto all’accertamento negativo dell’obbligocontributivo in favore del figlio, Eligio Mechelli (nella sentenzaimpugnata indicato come «Michelli»), quale coadiuvantefamiliare.1.1.

In estrema sintesi, i giudici di merito hanno ritenutosussistenti i presupposti per l’iscrizione alla Gestione ColtivatoriDiretti di Eligio Mechelli, in ragione della sua partecipazione,abituale e prevalente, al lavoro aziendale.2. Avverso la decisione ricorre Cateria Anselmi con tremotivi. L’Inps resiste con controricorso.3. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE.4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. –è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 dellalegge n. 1047 del 1957 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del1963 in relazione all’art. 2698 c.c.4.1.

Parte ricorrente assume che la Corte di merito nonavrebbe tenuto conto dei requisiti che, normativamente, devonoricorrere per la qualificazione del familiare come coltivatorediretto ai fini del conseguente obbligo contributivo.4.2. In particolare, la sentenza impugnata avrebbeomesso la verifica della «prevalenza temporale e reddituale»,secondo i parametri di legge.5. Il motivo è infondato. Numero registro generale 14907/2022Numero sezionale 1838/20265.1. Questa Corte, confrontandosi con la normaNtuimvearo ddi rai ccolta generale 19411/2026riferimento, ha osservato come, ai fini dell’attribuzione delDlaat a pubblicazione 12/06/2026qualità di coltivatore diretto -riferibile anche al familiarecoadiuvante- per la quale «manca nell'ordinamento una nozionegenerale applicabile ad ogni fine di legge» (così tra le altre,Cass. n. 15869 del 2017), è necessario accertare che «siasvolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, oun diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorchél'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, oanche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnareil coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno ecostituire per esso la maggior fonte di reddito» (nei termini,Cass. n. 30261 del 2022).5.2.

La sentenza impugnata ha procedutoall’accertamento dovuto nel rispetto delle coordinate indicate.5.3. Ha esaminato le risultanze istruttorie e concluso, congiudizio di fatto qui non sindacabile, che Egidio Mechellisvolgeva, in via abituale ed esclusiva, l’attività di coltivazionedei terreni, traendo dalla stessa l’unica fonte di reddito.5.4. Le censure, come argomentate, sono, dunque,infondate ove deducono errori di diritto e inammissibili nellaparte in cui, dietro lo schermo formale della violazione di legge,sollecitano un diverso esame delle risultanze istruttorie,impedito al Collegio, tanto più in presenza di pronuncia cd.doppia conforme.6.

Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 dellalegge n.1047 del 1957 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del1963, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile allafattispecie concreta la disciplina dell’impresa familiare, in dNiufmeetrtoo re gistro generale 14907/2022Numero sezionale 1838/2026dei relativi presupposti. Numero di raccolta generale 19411/20267. Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, noDnat a pubblicazione 12/06/2026confrontandosi specificamente con il decisum.7.1.

La Corte territoriale non afferma affatto lasussistenza di un’impresa familiare (v. pag. 4 della sentenza);la sussistenza di un reddito imputabile all’attività di coltivatorediretto è l’esito di un procedimento logico inferenziale, condottodai giudici territoriali sulla base di plurimi elementi: da questi,la Corte di merito ha tratto il convincimento, ragionevole, chel’unica fonte di guadagno di Egidio Mechelli era l’attività agricola.7.2. I passaggi motivazionali riportati a pag. 3 dellasentenza riguardano la motivazione del Tribunale (che haargomentato sulla sussistenza di una impresa familiare) e nonanche il percorso argomentativo che sorregge la decisioneimpugnata.8.

Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - èdedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 del d.lgs.n. 276 del 2003 per non aver sussunto in detta norma lafattispecie concreta.9. L’esito dello scrutinio dei primi due motivi conduce alrigetto del terzo.9.1. L’art. 74 stabilisce testualmente: «Con specificoriguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso unrapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolteda parenti e affini sino al sesto grado in modo meramenteoccasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuoaiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavoriirrilevanti».9.2.

L’abitualità della prestazione agricola e la perceNzumioenro ere gistro generale 14907/2022Numero sezionale 1838/2026di compensi derivanti dallo svolgimento della stessa escNluumderoo dni ora ccolta generale 19411/2026la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astrattaDa,t a pubblicazione 12/06/2026come esattamente osservato dalla Corte di merito.9.3. In realtà, anche le ultime censure, sub specie diviolazione di legge, mirano ad una non consentita rivalutazionedei fatti di causa.10. Complessivamente, segue il rigetto del ricorso, con lespese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamentodel doppio contributo, ove dovuto.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 2.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 15 aprile2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 14907/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 19411/2026Data pubblicazione 12/06/2026