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Decreto — n. 19390/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19390/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19390/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cosentino-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino-controricorrente-nonché controAndreucci Mirco, Borgognoni Gilberto, Brugiavini Emanuele, Tonti Ilenia,Pesaresi Iari, Pierini Michele, Giacchetta Elisa, Esposito Michele, VanniniGiacomo-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.224/2025depositata il 24/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25966/2025Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 19390/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19390/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 25966/2025Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 19390/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese azione creditoria notifica tardiva dei difetti dilazione di pagamento pagamento degli arretrati pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cosentino-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino-controricorrente-nonché controAndreucci Mirco, Borgognoni Gilberto, Brugiavini Emanuele, Tonti Ilenia,Pesaresi Iari, Pierini Michele, Giacchetta Elisa, Esposito Michele, VanniniGiacomo-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.224/2025depositata il 24/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25966/2025Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 19390/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida neiconfronti dell’Inps in Euro 2.152,50 e nei confronti degli altricontroricorrenti in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Carla Ponterio