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Decreto — n. 19380/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 19380/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, Walter Parise, challenged a decision involving tax collection and work injury insurance, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a definition within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation 40 day deadline proposed definition Code of Civil Procedure spese di difesa anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ato Walter Parise-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-controIst. Naz.le Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Lorella Frascona' unitamente all’avvocato Michele Pontone-controricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati EmanueleDe Rose, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.1174/2025depositata il 03/12/2025Numero registro generale 25225/2025Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 19380/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ( valutata anche la peculiarità della vicenda processuale); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/06/2026Gabriella Marchese