Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, Walter Parise, challenged a decision involving tax collection and work injury insurance, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a definition within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato Walter Parise-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-controIst. Naz.le Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Lorella Frascona' unitamente all’avvocato Michele Pontone-controricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati EmanueleDe Rose, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.1174/2025depositata il 03/12/2025Numero registro generale 25225/2025Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 19380/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ( valutata anche la peculiarità della vicenda processuale); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/06/2026Gabriella Marchese