Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the proposed settlement notification. The appellant, represented by Calogero Lo Re, did not act to preserve the right to appeal the lower court's decision. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
presentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Lo Re-ricorrente-controUtro Rosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Levito-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.307/2021depositata il 16/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 26893/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 19377/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Gabriella Marchese