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Decreto — n. 19375/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 19375/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The procedural outcome was a formal declaration of withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs between the appellant and the INPS as the case was deemed inadmissible due to non-compliance with statutory time limits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit proposal of judgment definition extinction of proceedings litigation cost compensation anticipi delle spese accollo delle spese procedurali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piazza-ricorrente-controIstituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Michele Pontone unitamente all’avvocato Lorella Frascona'-controricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Lelio Maritato unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio, Antonietta Coretti-controricorrente-nonché controIstituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro -Sede Di Avellino, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5922/2021depositata il 22/12/2021Numero registro generale 16668/2022Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 19375/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (anche in ragione del fatto che le questioni devolute con ilprimo motivo hanno trovato definitiva risoluzione nella giurisprudenzasopravvenuta al ricorso); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/06/2026Gabriella Marchese