Italian Court of Cassation allows appeal against lawyer fee calculation in consolidated civil cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's order regarding lawyer fees in a consolidated civil case. The plaintiffs sought the 'baby bonus' while the defendant, INPS, had withdrawn its appeal, yet the lower court liquidated fees based on a single party's activity rather than the multiple initial filings. The court ruled that in consolidated proceedings, a single fee must account for the distinct activities performed before the consolidation, specifically the separate introductions of each individual case. Consequently, the order was quashed and remanded for a new fee calculation reflecting the pluralities of constitutions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; D.M. n. 55/2015: In consolidated proceedings, a single lawyer fee must reflect the distinct activities performed prior to consolidation for each party, not merely the post-consolidation work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
pore, rappresentato1501 e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZOSTUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI;- controricorrente –avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, del27/10/2022 R.G.N. 102/2019 più 4;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.Numero sezionale 1501/2026Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia N-u mrieuron dii trai ccolta generale 19339/2026gli appelli proposti dall’Inps avverso le sentenze del TribunaDleat a pubblicazione 11/06/2026di Padova con le quali erano state accolte le domande proposteda Jilal Wafaa, Cani Silvia, John Faith, John Evelyn e Etti SherifatKikelomo per ottenere l’erogazione del c.d. bonus bebé – hapreso atto della rinuncia depositata dall’Istituto nel corso delgiudizio, accettata dalle parti appellate che insistevano nellacondanna dell’istituto al pagamento delle spese, ed hadichiarato estinto il giudizio condannando l’Istituto a pagare lespese che ha liquidato in € 1.738,00 per compensi professionalioltre alle spese forfetarie ed agli accessori.Della misura delle spese liquidate si dolgono gli odierni ricorrenti chedenunciano in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 2233 secondo comma c.c. e con il D.M. n. 55 del 2015.L’Inps ha resistito al ricorso con tempestivo controricorso eccependol’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle censure.Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è fondato e deve essere accolto.Va rilevato che nel caso in esame la riunione degli appelli,proposti avverso le distinte sentenze con le quali il Tribunaleaveva definito i giudizi instaurati dai singoli ricorrenti perconseguire ciascuno il bonus bebé spettante, è intervenutasuccessivamente alle costituzioni dei singoli ricorrenti in appello.Anto premesso va qui ribadito che in caso di riunione di piùcause, i compensi per l’attività svolta prima dellariunione devono essere separatamente liquidati per ciascunacausa e in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse.
Perla fase successiva alla riunione, può invece essere liquidato unNumero registro generale 29842/2022compenso unico in relazione al quale il giudice può applicare laN umero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 19339/2026maggiorazione prevista dall’art.4 comma 2 del d.m. n.55 dDealt a pubblicazione 11/06/20262014 quando ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. 31/05/2022n.17693).Ciò comporta che nel caso in esame nella liquidazione dell’unicocompenso all’avvocato (il medesimo per tutti gli appellati) sidoveva tenere conto dell’attività da questi svolta per ciascunaparte prima della disposta riunione.In definitiva caso di riunione di più cause, la liquidazione di uncompenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensivaprestata dal momento della riunione.Poiché il compenso liquidato (€ 1738,00) non ha all’evidenzatenuto conto della pluralità di costituzioni necessitatadall’avvenuta impugnazione da parte dell’Istituto delle singolesentenze (il compenso corrisponde a quello dovuto a una parteper le attività riconosciute di studio e introduzione del giudizio),in accoglimento del ricorso l’ordinanza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversacomposizione che procederà ad una nuova liquidazione dellespese alla luce dei principi su affermati e provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata conriguardo alla misura delle spese liquidate e rinvia alla Corte diappello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026Il PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 29842/2022Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 19339/2026Data pubblicazione 11/06/2026