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Ordinanza — n. 19250/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting substitute vacation pay claim by a manager who voluntarily waived leave.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19250/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected Giuseppe Lisi's appeal against the Appellate Court's decision denying him substitute vacation pay. Lisi argued that his status as a director and service needs prevented him from taking leave, while the lower court found he had full control over his schedule and was repeatedly invited to use it with warnings of losing the monetary compensation. The court upheld the dismissal because the manager voluntarily waived his right to vacation after being fully informed of the consequences, aligning with EU law principles that do not protect voluntary forfeiture of annual leave.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012; Art. 7 della direttiva 2003/88/CE: The right to substitute vacation pay is lost if the employee, having been effectively placed in a position to exercise the right and fully aware of the consequences, voluntarily refrains from taking annual leave.

Parole chiave

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substitute vacation pay voluntary waiver of leave managerial discretion annual leave forfeiture substitute pay entitlement employee rights labor law dispute indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.
art. 16 del c.c.n.l. del 6 luglio 1995
3 c.p.c., la violazione dell’art. 16 delc.c.n.l.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927
C-619/16, Kreuziger
C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
C-218/22, BU v Comune di Copertino
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Testo completo

di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Zaccardo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 154/2021 depositatail 03/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere Ileana Fedele.1. La Corte d’appello di Potenza ha accolto parzialmente il gravameproposto dal Comune di Potenza e ha respinto la domanda originariamenteavanzata da Giuseppe Lisi per il pagamento dell’indennità sostitutiva delleferie non godute.2.

Nei limiti di rilievo nella presente sede la Corte territoriale ha ritenutoche la domanda, avanzata in relazione a fattispecie antecedente all’entratain vigore dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, non potesse essereNumero registro generale 17336/2022Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 19250/2026Data pubblicazione 11/06/2026accolta – in difformità dal convincimento espresso dal primo giudice –perché l’Ing. Lisi, in qualità di dirigente, aveva piena disponibilità del proprioperiodo feriale, tanto da assegnarsi e revocarsi le ferie a proprio piacimento(come da produzione agli atti) e l’ente locale, per mano del Segretariocomunale, lo aveva più volte invitato ad usufruire del congedo feriale concomunicazione scritta, tempestiva rispetto alla data prevista dipensionamento, e con espresso avvertimento che in caso di mancatafruizione non sarebbero state monetizzate le giornate di ferie non godute(come da documentazione in atti).3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Giuseppe Lisisulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui oppone difese il Comunedi Potenza con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del d.l. 6 luglio 2012 n. 95,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché lacarenza e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d’appello nonavrebbe tenuto conto delle eccezionali e motivate esigenze di servizio cheavevano impedito la fruizione delle ferie, limitandosi a considerare laqualifica di dirigente del ricorrente e l’invio di due note del SegretarioGenerale, formali e strumentali, neppure tempestive rispetto al periodo diferie maturate e da usufruire rispetto all’epoca di cessazione del rapporto.1.1.

La censura è inammissibile nella parte in cui mira a sostenereun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur allegando gli attiprocessuali sui quali fonda la diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (così, in particolare, Cass. Sez. 2,23/04/2024, n. 10927).1.2. Nel resto, la doglianza è infondata, in quanto la Corte d’appello nonsi è limitata ad osservare che il ricorrente, in quanto dirigente, potevaNumero registro generale 17336/2022Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 19250/2026Data pubblicazione 11/06/2026liberamente disporre in ordine alle proprie ferie, ma ha precisato, in basealla ricostruzione fattuale insindacabile nella presente sede, che ilSegretario comunale, in qualità di organo rappresentante l’organizzazionedatoriale, aveva ripetutamente e tempestivamente invitato l’Ing.

Lisi afruire delle ferie, con espressa avvertenza che, in difetto, avrebbe persoanche il diritto all’indennità sostitutiva. E’ stato, dunque, accertato chel’odierno ricorrente era stato effettivamente posto nelle condizioni di fruiredelle ferie, oltre che pienamente avvertito delle conseguenze.Pertanto, la decisione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alrigetto della domanda è in linea anche con la giurisprudenza della Corte digiustizia UE, secondo cui l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario dilavoro non preclude la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite, qualorail datore di lavoro sia in grado di assolvere l’onere probatorio e risulti quindiche il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenzeche ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annualiretribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modoeffettivo il suo diritto alle medesime (sentenza del 6 novembre 2018 nellacausa C-619/16, Kreuziger, punto 54; sentenza del 6 novembre 2018 nellacausa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung derWissenschaften, punti 47 e 56; sentenza del 18 gennaio 2024 nella causaC-218/22, BU v Comune di Copertino, punto 35).2.

Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione e liquidazione del risarcimento per le ferienon godute in epoca precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012,cit., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 16 delc.c.n.l. del 6 luglio 1995, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbeconsiderato che una parte del periodo di ferie non goduto sarebbe maturatoanteriormente all’entrata in vigore della norma.2.1. Il motivo, oltre che inammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con il decisum, che ha disatteso la domanda conNumero registro generale 17336/2022Numero sezionale 2492/2026Numero di raccolta generale 19250/2026Data pubblicazione 11/06/2026motivazione espressamente riferita anche al periodo antecedente all’entratain vigore della norma, è comunque infondato, considerato che il dirittoall’indennità sostitutiva delle ferie per mancato godimento delle stessesorge solo al termine del rapporto, pacificamente intervenuto in epocasuccessiva all’entrata in vigore della norma.3.

Il ricorso va, quindi, respinto, con condanna del ricorrente allarefusione delle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio