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Ordinanza — n. 19235/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against award of position allowance, ruling it is due regardless of appointment legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19235/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Province of Foggia's appeal against an appellate court ruling that awarded employees a position allowance. The employees argued their managerial roles were illegitimately assigned without public selection, yet the lower court found the allowance payable because the appointments were formally valid. The supreme court held that even if an appointment were null, the employee could not be denied the corresponding remuneration once formally conferred.

Regesto Legislator

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Art. 2126 c.c.; Art. 110 d.lgs. n. 267/2000; Art. 52 d.lgs. n. 165/2001: The right to a position allowance is due to the employee once the managerial role is formally conferred, regardless of the underlying legality of the appointment act.

Parole chiave

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public employment law position allowance managerial appointment remuneration due legality of appointment administrative nullity civil code provisions classificazione del posto

Disposizioni normative citate

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Art. 2126 c.c.
Art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 19, comma 6,e 52, commi 2 e 5, del d.lgs.
Art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165 del 2001
267 del 2000, mentre nel secondo periodo (dal gennaio al 31 dicembre2011) erano stati affidati temporaneamente ai sensi dell’art. 52, comma 2,d.lgs.
Art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
Nei limiti di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto che gli incarichidirigenziali fossero stati legittimamente conferiti atteso che, nel primoperiodo (cioè quello compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 31 dicembre 2010),gli incarichi erano stati conferiti “a contratto”, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs.n.
Art. 2697, primo comma, c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
267 del 2000 e la violazione dell’art.2697, primo comma, c.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 12299/2022Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 19235/2026Data pubblicazione 11/06/2026primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2126 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 03/04/2018, n. 8141
Né, come già affermato da questa Corte, potrebbe essere negato ildiritto al trattamento economico accessorio, dovendosi comunquecommisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa(così, Cass. Sez. L, 03/04/2018, n. 8141).4.
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Testo completo

Vincenzo De Michele-ricorrente-controD’Agostino Salvatore, Lombardi Vittoria Anna, Maraschiello Luisa,rappresentati e difesi dall’Avv. Pasquale Regina-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1883/2021 depositata il02/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere Ileana Fedele.1. La Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame proposto da SalvatoreD’Agostino, Vittoria Anna Lombardi e Luisa Maraschiello, dipendenti dellaProvincia di Foggia inquadrati nella categoria D, e ha accolto la domandadagli stessi avanzata per ottenere la differenza tra le somme percepite equanto dovuto a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizioneNumero registro generale 12299/2022Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 19235/2026Data pubblicazione 11/06/2026maturata in virtù dello svolgimento di incarichi di natura dirigenziale nelperiodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011, con conseguente condannadell’ente al pagamento delle somme quantificate in base ai conteggi prodottidagli interessati e non specificamente contestati dalla Provincia.2.

Nei limiti di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto che gli incarichidirigenziali fossero stati legittimamente conferiti atteso che, nel primoperiodo (cioè quello compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 31 dicembre 2010),gli incarichi erano stati conferiti “a contratto”, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs.n. 267 del 2000, mentre nel secondo periodo (dal gennaio al 31 dicembre2011) erano stati affidati temporaneamente ai sensi dell’art. 52, comma 2,d.lgs. n. 165 del 2001, per occupare posti presenti in pianta organica evacanti, per il tempo necessario a ricoprire gli stessi tramite concorso.

Diconseguenza, ad avviso dei giudici d’appello, nessuna rilevanza potrebbeassumere la mancata allegazione e prova dello svolgimento delle mansionisuperiori, addotta dal primo giudice per respingere la domanda, posto cheil diritto alle maggiorazioni retributive non può non spettare al dipendenteche ne sia stato legittimamente investito dalla stessa amministrazione.2.1. In esito a tale valutazione è stata reputata fondata la pretesa alriconoscimento delle differenze retributive rivendicate, liquidate inconformità alle previsioni dei contratti individuali secondo i parametriindicati nella contrattazione decentrata, espressamente esaminata nellasentenza impugnata.3.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la Provincia di Foggiasulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui oppongono difese ilavoratori con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 19, comma 6,e 52, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la falsa applicazionedell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e la violazione dell’art.2697, primo comma, c.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 12299/2022Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 19235/2026Data pubblicazione 11/06/2026primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo ilconferimento di incarico dirigenziale in assenza di selezione pubblica e sullabase del solo intuitus personae, senza richiedere la prova dell’effettivosvolgimento delle mansioni superiori.2.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione degli artt. 50, comma10, e 109, comma 1, del d.lgs. n.267 del 2000, in combinato disposto conla violazione degli artt.19, comma 6, e 52, commi 2 e 5, del d.lgs. n.165del 2001 e dell’art.2697, primo comma, c.c., in relazione all’art.360, primocomma, n.3, c.p.c. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto legittimo per il periodo 1° gennaio 2011–31 dicembre 2011 ilconferimento di incarico dirigenziale da parte del Dirigente del SettoreRisorse Umane, soggetto privo di ogni legittimazione, in assenza deirequisiti per il conferimento dell’incarico dirigenziale, affidato in mancanzadi selezione pubblica e sulla base del solo intuitus personae, senzarichiedere la prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.3.

I motivi, che vanno considerati unitariamente in quanto intesi asostenere l’infondatezza della pretesa retributiva dei dipendenti perl’asserita illegittimità del conferimento degli incarichi dirigenziali ricopertinei diversi periodi sopra specificati, sono infondati.Riveste, infatti, rilievo assorbente la considerazione che la Corteterritoriale ha riconosciuto dovuta la maggiorazione della retribuzione diposizione secondo l’interpretazione della contrattazione integrativa resanella sentenza impugnata e non censurata specificamente con il ricorso.

Inquesto senso, è pacifica la corresponsione ai dipendenti della retribuzionedi posizione prevista al momento del conferimento dell’incarico e l’oggettodel presente giudizio si incentra solo sul riconoscimento della differenza chesi assume dovuta in base alla contrattazione collettiva decentrata.A tal fine, non rileva la legittimità o meno del conferimento dell’incaricodirigenziale, in quanto, quand’anche dovesse concludersi per la nullitàdell’atto, al dipendente non potrebbe essere negata la relativa retribuzione,Numero registro generale 12299/2022Numero sezionale 2490/2026Numero di raccolta generale 19235/2026Data pubblicazione 11/06/2026ai sensi dell’art. 2126 c.c. In effetti, la prova dello svolgimento effettivodelle mansioni superiori è richiesta solo nel caso in cui manchi il titolo perl’espletamento delle stesse, che avviene in via di mero fatto, ma non giànell’ipotesi in cui l’incarico sia stato formalmente conferito, ancorché risultiaffetto da nullità.3.1.

Né, come già affermato da questa Corte, potrebbe essere negato ildiritto al trattamento economico accessorio, dovendosi comunquecommisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa(così, Cass. Sez. L, 03/04/2018, n. 8141).4. Ne consegue che i rilievi svolti con i motivi di ricorso non varrebberocomunque a comportare il rigetto della pretesa azionata nella specie dagliodierni controricorrenti.5. Il rigetto del ricorso conduce alla condanna della parte ricorrente allarefusione delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio