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Ordinanza — n. 18942/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares matter settled via labor dispute conciliation agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the contentious matter ceased following a formal conciliation agreement signed by the parties. Although the appellant challenged the lower court's finding of an employment relationship and claimed procedural errors, the parties voluntarily resolved all disputes regarding unpaid wages and pension regularization. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary and waived the additional court fee for the appellant.

Regesto Legislator

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DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater; When parties reach a conciliation agreement in labor disputes, the court must declare the matter ceased and may waive further procedural fees.

Parole chiave

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labor dispute conciliation cessation of litigation waiver of court fees employment relationship dispute bonaria definizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto oinammissibilità (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto oinammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n.
Cass. n. 23175/2015

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Testo completo

ROSARIO SANTESE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 420/2023 della CORTE D'APPELLOdi SALERNO, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 956/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 27/05/2026 dal Consigliere Dott. DANIELA2026 CALAFIORE.2643Numero registro generale 24609/2023Numero sezionale 2643/2026Numero di raccolta generale 18942/2026Data pubblicazione 10/06/20261. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da Malandrino Ines, affermatasilavoratrice domestica presso l’abitazione e cuoca presso un B B di proprietà diLuisa Cavaliere, dal primo giugno 2001 al 14 luglio 2013, al fine di ottenere lacondanna di quest’ultima al pagamento di somme (euro 57.769,75) per differenzeretributive e trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione contributivapresso l’INPS.2.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 6 giugno 2019, rigettavaintegralmente la domanda, ritenendo non provata la subordinazione e rilevandocarenze nelle allegazioni e nella quantificazione delle somme richieste.In sede di appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione.Sulla base delle risultanze documentali e delle prove testimoniali, ritenevadimostrato, sia pure parzialmente, il rapporto lavorativo e condannava LuisaCavaliere al pagamento della somma complessiva di euro 57769,75, oltreaccessori, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

Inparticolare, escludeva la prova in ordine a ferie non godute, lavoro straordinario efestivo, riconoscendo invece un importo per differenze retributive e a titolo di TFR,calcolato sull’intero periodo lavorativo dal 2001 al 2013.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Luisa Cavaliere,deducendo quattro motivi, con cui lamenta:

1) ex art. 360, n. 4 (artt. 132, comma2, n. 4, 156, comma 2, 112 c.p.c.): Motivazione apparente. Valutazione erroneaprove testimoniali e documenti; 2) 360, n. 4 (artt. 2948 CC e 112 CPC): omessapronuncia in ordine all'eccepita prescrizione dei crediti: 3) 360, n. 4 (art. 345,comma 3, cpc): produzione tardiva del CCNL di riferimento e dei cedolini paga; 4)360, n. 4 (artt. 115 e 116 c.p.c.): Travisamento della prova. Atti tempestivi.4. Ines Malandrino resiste con controricorso.5. All’udienza odierna il Collegio ha riservato la motivazione nei termini di cuiall’art. 380 bis 1. cod. proc.civ.6.

Preliminarmente, deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata unanota, alla quale veniva allegato un verbale di conciliazione, stipulato in sedesindacale, intervenuto in data 16 maggio 2026 presso la sede CISL di Agropoli,con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogniquestione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata, anche quantoalle spese.7. In tale verbale si legge che le parti convengono di depositare l’atto pressola cancelleria della Corte di cassazione, impegnandosi a dare mandato ai propridifensori a tal fine.8.

Il verbale, oltre che dal conciliatore e dal rappresentantedell'Organizzazione sindacale, risulta sottoscritto dalle parti. Attesa la regolarità eNumero registro generale 24609/2023Numero sezionale 2643/2026tempestività del deposito del verbale di conciliazione della presente controversia,Numero di raccolta generale 18942/2026deve dichiararsi cessata la materia del contendere, anche per le spese.Data pubblicazione 10/06/20269. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPRn. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto oinammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nonsussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria Leone