Italian Supreme Court orders public hearing to determine prescription limits for pension fund contributions. The court ruled that the case requires public debate on the specific prescription period applicable to contributions transferred between mandatory pension funds. This decision ensures proper legal analysis before a final judgment on the claim's viability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory order, ruling that the case must be heard in public session rather than decided by the chamber. The parties contested the application of a five-year prescription period to pension contributions transferred from the Employees' Fund to the Separate Management. The court determined that the specific issue of prescription limits for cross-fund contributions requires public debate before a final decision can be rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.c.: The court must order a public hearing when the application of a specific prescription period to pension contributions transferred between mandatory funds requires detailed legal debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI,LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 89/2022 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 30/09/2022 R.G.N. 2/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.Numero registro generale 8233/2023Numero sezionale 2726/2026CONSIDERATO CHE Numero di raccolta generale 18914/2026Data pubblicazione 10/06/20261. Con sentenza n. 113/2021, il Tribunale di Campobasso harigettato la domanda proposta da Petti Carlo, Petti Alessandro edalla Molisana Metalli s.r.l. nei confronti dell’INPS, volta altrasferimento, dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti allaGestione separata, della contribuzione versata in relazione arapporti di lavoro subordinato successivamente disconosciuti, conaccredito sulle posizioni assicurative individuali dei ricorrenti.2.
La controversia trae origine dal verbale unico diaccertamento dell’8 luglio 2016, con cui l’INPS ha disconosciuto,per incompatibilità con la carica amministrativa rivestita nellasocietà, i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra la MolisanaMetalli s.r.l. e Petti Carlo, per il periodo da ottobre 2005 a dicembre2014, nonché tra la medesima società e Petti Alessandro, per iperiodi da ottobre 2002 a ottobre 2005 e da settembre 2013 adicembre 2014, annullando la contribuzione versata al Fondolavoratori dipendenti.3. Con istanza dell’8 agosto 2016, integrata il 9 dicembre 2016,la società e gli interessati hanno chiesto lo “storno” dellacontribuzione dalla gestione dei lavoratori dipendenti e il suoaccredito alla Gestione separata.
L’INPS, con comunicazione del17 gennaio 2017, ha ritenuto accoglibile la richiesta solo nei limitidella prescrizione quinquennale.4. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 89/2022,pubblicata il 30 settembre 2022, ha rigettato l’appello proposto daisoccombenti, ritenendo, per quanto qui rileva, che:
a) allafattispecie fosse applicabile il termine quinquennale di prescrizionedi cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, trattandosidi contribuzione riferibile anche alla Gestione separata, rientrantetra le altre gestioni pensionistiche obbligatorie;
b) il dies a quoNumero registro generale 8233/2023della prescrizione dovesse individuarsi nel momento dei sinNugmoelroi sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 18914/2026versamenti contributivi, non integrando il successivoData pubblicazione 10/06/2026disconoscimento dei rapporti di lavoro un impedimento giuridicoall’esercizio del diritto;
c) Petti Carlo e Petti Alessandro fosseroprivi di legittimazione attiva, siccome estranei al rapportocontributivo fra datore di lavoro ed ente previdenziale.5. Avverso tale sentenza Petti Carlo, Petti Alessandro e laMolisana Metalli s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.6. L’INPS ha resistito con controricorso.7. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 28 maggio2026, in cui il Collegio si è riservato il termine di sessanta giorniper il deposito della decisione.RITENUTO CHEIn riferimento alle questioni devolute con il presente ricorso èemersa la necessità della trattazione in pubblica udienza, inparticolare, del tema della prescrizione con riferimento allacontribuzione versata nel FLPD e destinata ad essere utilizzata inaltra gestione pensionistica obbligatoria, nella peculiare vicendaall’esame, in cui lo “storno” della contribuzione dalla gestione deilavoratori dipendenti e il relativo accredito alla Gestione separatasi fonda sull’assenso dell’ente previdenziale, sia pure nei limitidella prescrizione quinquennale.
P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, non sussistendo ipresupposti per la trattazione camerale.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 8233/2023Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 18914/2026Data pubblicazione 10/06/2026