Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Giancarlo Caracuzzo, challenged a second-instance judgment against the Ministry of Education and the Regional School Office. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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vv. Giancarlo Caracuzzo-ricorrente-controIstituto Tecnico Agrario Statale Giuseppe Garibaldi di Roma, in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ministero dell’istruzione e del merito,in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrenti-nonché controUfficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza n. 506/2023 emessa dalla Corte d’appello di Roma il15/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15972/2023Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 18876/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore delle parti controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore dei controricorrenti complessivamente inEuro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele