Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The court held that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence constitutes a renunciation of the appeal. Consequently, the proceedings were terminated and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
azione Straordinaria inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Stefano Bellomo-ricorrente-controAndrenelli Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Bruschi-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.3955/2022 depositato il27/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 8816/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 18858/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condistrazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Antonella Pagetta