Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18844/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18844/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing the plaintiff in an INPS-related dispute, did not act to preserve the right to have the appeal decided. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the 40-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40 day deadline proposed judgment extinction of proceedings Code of Civil Procedure spese di esecuzione sospensione dell'esecuzione inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato le condizioni dell’esonero ex art. 152 disp.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato le condizioni dell’esonero ex art.
art. 152 disp. att. c.p
civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato le condizioni dell’esonero ex art. 152 disp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Ester Ferrari Morandi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Patrizia Ciacci unitamente agli avvocati ClementinaPulli, Manuela Massa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1257/2023 depositatail 04/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato le condizioni dell’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.;Numero registro generale 20181/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 18844/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026