Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Domenico Malcangi, contested a decision against the Revenue Agency and INPS, while the opposing party argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Malcangi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Lelio Maritato, Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.244/2022depositata il 30/06/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1511/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 18842/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 09/06/2026