Cassation court remands case to public hearing regarding retroactive effect of agricultural classification change under Art. 3, para. 8 of Law 335/1995.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's cassation appeal and remanded the case to a public hearing for further examination. The lower appellate court had rejected INPS's claim that changing a company's status from direct farmer to professional agricultural entrepreneur was merely a classification variance, applying the retroactive effect rule of Law 335/1995. The Court found the lower court's interpretation of Article 3, paragraph 8, potentially flawed regarding the distinction between classification changes and sectoral economic shifts, necessitating a fresh hearing to resolve the interpretative issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335; Art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88: The Court must determine whether a change in social security classification constitutes a sectoral economic shift or merely a classification variance to decide if the retroactive effect provision applies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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re, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO,LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI;2026 - ricorrenti -1856 controAGUZZI SIMONE, in proprio e quale legale rappresentante protempore della SOCIETA' AGRICOLA AGUZZI MIRCO, SIMONE EALESSANDRO S.S., rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIASCALONE DI MONTELAURO, MARIO PASINI, CLAUDIOANGHINONI;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D'APPELLO dNiu mero registro generale 11956/2022Numero sezionale 1856/2026BRESCIA, depositata il 28/10/2021 R.G.N. 114/2020;
Numero di raccolta generale 18835/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 10/06/2026del 15/04/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.1.- A seguito di accertamento ispettivo del novembre 2018,l’INPS ha contestato alla Soc. Agricola Aguzzi Mirco, Simone eAlessandro s.s. l’iscrizione dei soci quali coltivatori diretti,provvedendo a iscrivere la società negli elenchi IAP (imprenditoreagricolo professionale) dal 2014 e disponendo la perdita da taledata della riduzione contributiva applicata per l’iscrizione qualecoltivatore diretto.Il Tribunale di Mantova ha parzialmente accolto il ricorsodella società agricola affermando che Simone, Mirco, Alessandro eRoberto Aguzzi dovevano essere iscritti negli elenchi IAP a fartempo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del verbaleispettivo impugnato e non con decorrenza dal gennaio 2014,rigettando nel resto il ricorso.La Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appelloincidentale proposto dall’istituto previdenziale circa la decorrenzadell’iscrizione della società agricola quale IAP, ritenendo noncorretta la tesi dell’INPS della retroattività della nuovaclassificazione, in applicazione dell’art. 3, ottavo comma, dellalegge n. 335 del 1995, affermando che non vi è ragione per nonapplicare il principio dell’efficacia ex nunc dei provvedimenti divariazione di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenzialianche alle variazioni da coltivatore diretto a imprenditore agricoloprofessionale che, pur lasciando inalterato il settore economico diinquadramento, determina un mutamento dell’aliquotacontributiva.2.- L’INPS impugna per cassazione la sentenza dellaNu mCeoror rteegi sdtroi generale 11956/2022Numero sezionale 1856/2026appello di Brescia con un unico motivo.Numero di raccolta generale 18835/20263.– Simone Aguzzi e la Società Agricola Aguzzi Mirco, SimDatoa npuebb licazione 10/06/2026e Alessandro s.s. resistono con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, ottavo comma, della legge 8 agosto 1995,n. 335 e dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello ritenuto chel’accertamento in sede ispettiva della perdita dei requisiti dicoltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, concontestuale iscrizione degli stessi nella Gestione degli imprenditoriagricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento,con conseguente applicazione dell’art. 3, comma ottavo, dellalegge n. 335 del 1995, il quale stabilisce che il provvedimento divariazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data dinotifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione diinquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento delsettore economico dell’azienda (settore economico, quelloagricolo, che nella fattispecie è rimasto invariato).2.- Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 4468/2026ha ritenuto, su una identica questione interpretativa dell’art. 3,comma 8, della legge n. 335/1995, di rimetterla alla trattazione inpubblica udienza.Numero registro generale 11956/20223.- Conformemente alla citata ordinanza, si ritNieumneero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 18835/2026opportuno rinviare la decisione della presente causa in sede diData pubblicazione 10/06/2026pubblica udienza.
P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.Roma, deciso all’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito