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Decreto — n. 18729/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18729/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18729/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocato FrancescoPecorario-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2995/2023 depositata il22/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 14442/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 18729/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18729/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 14442/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 18729/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese susseguenti spese di gratuito patrocinio anticipi delle spese onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

ocato FrancescoPecorario-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2995/2023 depositata il22/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 14442/2023Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 18729/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026