Decreto — n. 18728/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAll'avvocato Ester FerrariMorandi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente agli avvocati PatriziaCiacci, Manuela Massa-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.945/2023 depositata il31/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18728/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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ll'avvocato Ester FerrariMorandi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente agli avvocati PatriziaCiacci, Manuela Massa-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.945/2023 depositata il31/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 10171/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 18728/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedimostrato di avere diritto all’esonero; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026