Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18724/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18724/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Roberto Allegra and Massimo Navach, did not act to contest the proposed settlement by the opposing party, Inps. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal statutory time limit proposal of settlement extinction of proceedings cassation appeal Civil Procedure Code failure to act

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 152 disp. att. c.p
civ.;Numero registro generale 6956/2023Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 18724/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo parte ricorrentedepositato dichiarazione ex art. 152 disp.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

avvocato RobertoAllegra unitamente all’avvocato Massimo Navach-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Manuela Massa unitamente agli avvocati ClementinaPulli, Patrizia Ciacci-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.2303/2022 depositata il16/09/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6956/2023Numero sezionale 664/2026Numero di raccolta generale 18724/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo parte ricorrentedepositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026