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Decreto — n. 18718/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18718/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18718/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato Giovanni Russo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.3691/2022 depositata il03/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5575/2023Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 18718/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, il 09/06/2026

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18718/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5575/2023Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 18718/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, il 09/06/2026

Parole chiave

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onorari legali spese di difesa ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

ato Giovanni Russo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.3691/2022 depositata il03/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 5575/2023Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 18718/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, il 09/06/2026